Cassazione Civile, Ordinanza n. 27425/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dalla società e dell'adesione del lavoratore controricorrente; ritenuta rituale la richiesta, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Non vi è stata decisione nel merito sui motivi di ricorso, né cassazione della sentenza impugnata; la regolazione delle spese è rimessa all'accordo/compensazione richiesta dalle parti.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un lavoratore, della disciplina collettiva applicata al rapporto di apprendistato professionalizzante nel settore ferroviario. Il giudice di merito aveva ritenuto nulli gli artt. 18.11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell'accordo sindacale 1.3.2006 nella parte in cui escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità, riconoscendo al lavoratore il diritto alla piena anzianità di servizio e alle differenze retributive conseguenti. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) falsa applicazione della L. n. 25 del 1955, art. 19 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 47, 49, 57 e ss., sostenendo che l'apprendistato professionalizzante costituisse fattispecie autonoma e che la disciplina previgente non fosse più applicabile; (2) falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49, comma 4, lett. c) ed e), e della L. n. 25 del 1955, art. 19, in tema di recesso e di anzianità, assumendo che la nuova disciplina avesse sostituito quella precedente senza salvaguardia dell'anzianità; (3) falsa applicazione della L. n. 25 del 1955, art. 19, dell'art. 12 preleggi e dell'accordo sindacale nazionale 1 marzo 2006, contestando l'interpretazione delle espressioni "considerare utile" e "computare" e rivendicando la legittimità di una modulazione contrattuale parziale del periodo utile ai fini dell'anzianità; (4) falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della direttiva UE 2000/78, negando che vi fosse discriminazione indiretta per età. Prima della decisione, però, la ricorrente ha presentato rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con adesione della controparte e richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Norme richiamate
la rinuncia ritualmente proposta dal ricorrente, con adesione della controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
L. n. 25 del 1955, art. 19
richiamato nei motivi di ricorso e nella sentenza di merito come norma che, secondo i giudici di appello, impone il computo dell'apprendistato ai fini dell'anzianità di servizio.
D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 47, 49, 57 e ss.
richiamati dalla ricorrente per sostenere l'autonomia della nuova disciplina dell'apprendistato professionalizzante e l'inapplicabilità della normativa previgente.
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49, comma 4, lett. c), e)
invocato per la disciplina del recesso nell'apprendistato professionalizzante e per escludere il riconoscimento dell'anzianità maturata.
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione letterale e sistematica delle norme sull'apprendistato.
art. 7 dell'accordo sindacale nazionale 1 marzo 2006
clausola collettiva contestata per avere limitato il computo del periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità.
art. 18.11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003
clausola collettiva dichiarata nulla dal giudice di merito nella parte in cui escludeva il computo dell'intero apprendistato ai fini dell'anzianità.
artt. 1 e 2 Direttiva UE 2000/78
richiamati nel quarto motivo per escludere la configurabilità di una discriminazione indiretta per età.
art. 47, comma 3, D.Lgs. n. 276 del 2003
richiamato dalla Corte d'appello come norma di continuità della disciplina previgente in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato.
D.Lgs. n. 167 del 2011, art. 7, comma 6
richiamato dalla Corte d'appello come momento di cessazione dell'applicazione della disciplina previgente sull'apprendistato.
richiamato dalla Corte d'appello come intervento che non avrebbe abrogato l'art. 19 della L. n. 25 del 1955.
Massime di principio
- Se il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte aderisce, il giudizio si estingue senza esame dei motivi.
- Le questioni di merito prospettate nel ricorso restano assorbite dall'estinzione del giudizio, che impedisce una pronuncia sulla fondatezza delle censure.
- In presenza di rinuncia rituale al ricorso, la Corte prende atto della volontà estintiva delle parti e non procede alla cassazione della sentenza impugnata.
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