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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18538/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un’azione di rivendicazione relativa a un terreno sito nel Comune di Venafro e catastalmente individuato con una specifica particella. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda delle attrici, dichiarandole proprietarie del bene e condannando le convenute al rilascio, alla rimessione in pristino o al rimborso del costo necessario, oltre al risarcimento dei danni. In appello le convenute e una società terza interveniente ex art. 344 c.p.c. contestavano la decisione, sostenendo, tra l’altro, che il contraddittorio fosse stato omesso nei confronti della società, che l’onere probatorio della rivendica non fosse stato assolto, che la Corte territoriale avesse valorizzato elementi impropri o comunque insufficienti, e che non fosse stata correttamente determinata l’identità e l’estensione del fondo conteso sulla base dei titoli e della documentazione prodotta. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 948 c.c. e 101 c.p.c. per mancata rilevazione della carenza di legittimazione passiva e dell’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del soggetto asseritamente detentore qualificato; 2) violazione dell’art. 948 c.c. per mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante su chi agisce in rivendica; 3) violazione dell’art. 948 c.c. e vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi relativi all’identificazione del bene e al confine tra i fondi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., osservando che la società interveniente in appello aveva chiesto una decisione nel merito e non aveva dedotto, nei termini richiesti, il vizio di contraddittorio. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio: la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio per cui l’onere della prova nella rivendicazione grava sull’attore e aveva ritenuto raggiunta la prova della proprietà mediante gli elementi documentali e tecnici indicati. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, sia perché la censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. non esponeva adeguatamente le ragioni della violazione di legge, sia perché il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non era proponibile in presenza di "doppia conforme", non essendo state allegate divergenze tra le rationes decidendi di primo e secondo grado. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché le intimate non si sono costituite. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    Nell’azione di rivendicazione l’attore deve provare il proprio diritto di proprietà; la verifica di tale prova è valutazione di merito non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logicamente e giuridicamente corretta.

  • art. 101 c.p.c.

    Il motivo è stato prospettato per dedurre un difetto di contraddittorio, ma la censura è stata reputata inammissibile per carenza di specificità e per la condotta processuale dell’interveniente in appello.

  • art. 102 c.p.c.

    La partecipazione in appello del litisconsorte pretermesso può sanare il vizio del contraddittorio se il soggetto accetta la causa nello stato in cui si trova e chiede la decisione nel merito.

  • art. 344 c.p.c.

    Richiamato in relazione all’intervento in appello del terzo che assumeva di poter essere pregiudicato dalla sentenza di primo grado.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso deve esporre in modo specifico le ragioni della dedotta violazione di legge, confrontando la norma con le affermazioni della sentenza impugnata; altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda la censura; la mancata specificazione comporta inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è configurabile quando la sentenza d’appello confermi integralmente quella di primo grado in regime di "doppia conforme" nei limiti temporali applicabili.

  • art. 348 ter, comma 5 c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile salvo che il ricorrente dimostri diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 380bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rivendicazione, chi agisce deve offrire la prova del proprio diritto di proprietà con un quadro probatorio idoneo a superare le contestazioni sul titolo e sull’identità del bene; la valutazione della sufficienza di tale prova appartiene al giudice di merito.
  • La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova; se invece si contesta l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice, la censura attiene al merito e non può essere veicolata come violazione di legge.
  • Il litisconsorte pretermesso che intervenga volontariamente in appello e chieda una decisione nel merito può sanare il vizio del contraddittorio, impedendo la rimessione della causa al primo giudice.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una puntuale indicazione degli atti e dei documenti rilevanti e un effettivo confronto tra norme invocate e rationes decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame di fatti decisivi è precluso salvo che il ricorrente indichi specificamente che le due decisioni di merito si fondano su differenti ragioni fattuali.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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