Cassazione Penale, Ordinanza n. 32225/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile nei conformi giudizi di merito del reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per avere illecitamente detenuto e trasportato 50 grammi di cocaina, ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione al diniego della continuazione esterna con il reato oggetto della sentenza n. 864/2023, sostenendo l'esistenza di un'originaria ideazione unitaria dei fatti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e vizio di motivazione quanto alla quantificazione della pena base. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva specifica e infraquinquennale. La Corte ha ritenuto adeguata, sebbene stringata, la motivazione della decisione di merito: per la continuazione, ha valorizzato il decorso di oltre un anno tra i fatti e l'assenza di elementi dimostrativi di un'anticipata e unitaria ideazione, nonché l'assenza di prova dello stato di tossicodipendenza; quanto alla pena, ha considerato il rilevante quantitativo di stupefacente, dal quale potevano ricavarsi circa 208 dosi medie singole, e la negativa personalità dell'imputato, già condannato per fatto specifico; quanto alla recidiva, ha ritenuto motivato il giudizio di accresciuta pericolosità sociale fondato sul precedente specifico e sulla gravità del fatto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso che le doglianze sulla continuazione e sulla pena evidenziassero violazioni di legge o vizi motivazionali sindacabili in cassazione, rilevando che esse miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione degli apprezzamenti di merito. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sul diniego della disapplicazione della recidiva. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice applicata per la detenzione e il trasporto illecito di stupefacente.
Richiamato in relazione alla richiesta di riconoscimento della continuazione.
Richiamato quale disciplina processuale della continuazione in fase esecutiva.
Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena.
Richiamato in relazione alla valutazione della gravità del fatto e della personalità del colpevole ai fini della pena.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra reati richiede elementi concreti dai quali desumere un'originaria e unitaria ideazione degli illeciti; il significativo intervallo temporale tra i fatti e l'assenza di ulteriori elementi indicativi possono giustificarne il diniego.
- In sede di ricorso per cassazione non è consentito sollecitare una nuova rivalutazione degli apprezzamenti di merito sulla continuazione quando la motivazione sia pertinente e non manifestamente illogica.
- È inammissibile la censura che miri a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, quando la sua determinazione sia sorretta da motivazione non arbitraria né illogica.
- Nel determinare la pena per un reato in materia di stupefacenti, la gravità del fatto può essere motivata valorizzando il quantitativo trasportato e il numero approssimativo di dosi ricavabili, unitamente alla negativa personalità dell'imputato.
- Il diniego della disapplicazione della recidiva è adeguatamente motivato quando il giudice valorizzi il precedente specifico e la gravità del nuovo fatto quali elementi indicativi dell'accresciuta pericolosità sociale.
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