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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19425/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di valida procura speciale al difensore. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una ditta individuale su ricorso di una creditrice. Il soggetto fallito ha proposto reclamo avverso la sentenza del tribunale che aveva dichiarato il fallimento, ma la Corte d'appello ha rigettato il reclamo. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: omesso esame di un fatto storico; violazione degli artt. 2495 c.c. e 10 l.f.; violazione degli artt. 1 e 14 l.f.; violazione dell'art. 153 c.p.c.; difetto di motivazione in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. Le controparti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale: la procura allegata era priva di data, formulata in termini generici e non conteneva alcun riferimento alla sentenza impugnata né al giudizio di cassazione. La Corte ha ritenuto decisiva tale eccezione, richiamando il principio secondo cui per il ricorso per cassazione occorre una procura speciale che renda inequivoca la volontà di impugnare uno specifico provvedimento; formule generiche come "in ogni stato e grado" non bastano. Ha inoltre escluso che la mancanza possa essere sanata ex art. 182 c.p.c. quando la procura sia inesistente o non riferibile al giudizio di legittimità. I motivi di ricorso sono stati considerati comunque inammissibili o manifestamente infondati, ma senza esame nel merito perché assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    "il ricorso diretto alla Corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo (...) munito di procura speciale"

    Il ricorso per cassazione richiede la contemporanea presenza dell'iscrizione del difensore nell'albo speciale e di una procura speciale, riferita in modo inequivoco a uno specifico provvedimento da impugnare davanti alla Corte di cassazione.

  • art. 125, comma 3, c.p.c.

    La procura deve consentire di individuare il provvedimento impugnato, che deve essere anteriore al rilascio della procura.

  • art. 83 c.p.c.

    La collocazione topografica della procura può integrare il requisito di specialità solo se dalla procura non risulti in modo assolutamente evidente la sua non riferibilità al giudizio di cassazione.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite quando manchi la procura speciale per il giudizio di cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale richiamato per i motivi di violazione di legge, ma i motivi non sono stati esaminati per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro formale richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo, ma non ha trovato ingresso per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo con riferimento alla cessazione dell'attività e alla cancellazione dal registro imprese; la Corte segnala che, anche su tale profilo, il motivo sarebbe comunque manifestamente infondato.

  • art. 10 l.f.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di fallibilità dopo la cessazione dell'attività; il motivo non è stato esaminato nel merito.

  • art. 1 l.f.

    Richiamato nel terzo motivo sui presupposti soggettivi del fallimento; non esaminato nel merito.

  • art. 14 l.f.

    Richiamato nel terzo motivo; il motivo è stato assorbito dall'inammissibilità della procura.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo; non esaminato nel merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati nel quinto motivo; non esaminati nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la procura deve essere speciale e deve riferirsi in modo inequivoco allo specifico provvedimento da impugnare; formule generiche come "in ogni stato e grado" non sono sufficienti.
  • La specialità della procura per cassazione non può essere desunta in presenza di una chiara non riferibilità del mandato al giudizio di legittimità, neppure valorizzando la sola collocazione materiale della procura.
  • L'assenza o l'inesistenza in atti della procura speciale al ricorso per cassazione non è sanabile ex art. 182 c.p.c. con efficacia retroattiva.
  • Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di procura speciale, restano assorbiti i motivi di merito, che non vengono esaminati.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicatoOnere della prova

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