Cassazione Penale, Ordinanza n. 22747/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale. I reati contestati erano la resistenza a pubblico ufficiale e un reato in materia di stupefacenti. Con il ricorso ha denunciato mancanza e illogicità della motivazione: a) sulla sussistenza della resistenza a pubblico ufficiale; b) sulla esclusione della destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente; c) sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, in realtà la sentenza tratta anche la sospensione condizionale della pena, che la Corte territoriale aveva negato valorizzando i precedenti e la prognosi negativa di recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che i primi motivi mirassero a ottenere una rivalutazione del fatto e della prova, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre reputato congrua e non illogica la motivazione della Corte d'appello sia sulla resistenza a pubblico ufficiale, sia sulla finalità di spaccio della sostanza, sia sul diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Norma richiamata come base della condanna per il reato in materia di stupefacenti; la Corte considera legittima la valutazione di merito sulla destinazione non personale della sostanza, fondata su un apprezzamento globale degli indici fattuali.
Norma richiamata come base del reato di resistenza a pubblico ufficiale; integra il reato la condotta che impieghi forza per neutralizzare l'azione dell'operante e sottrarsi al controllo o all'arresto, non la mera opposizione passiva.
art. 73-bis, comma 1, lett. a), d.P.R. 309/1990
Il superamento dei limiti tabellari non determina da solo una presunzione di destinazione allo spaccio o comunque a uso non personale, ma costituisce un elemento che può concorrere con altri dati fattuali nella valutazione complessiva.
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali si accompagna la condanna al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, ove non ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Richiamato solo implicitamente attraverso il dovere di motivazione; la Corte afferma che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, esauriente e idonea a sorreggere il decisum.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova ricostruzione del fatto o una diversa valutazione della prova, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua, esauriente e non manifestamente illogica.
- Ai fini dell'art. 337 c.p., la resistenza si configura quando l'agente usi forza fisica o condotte attive di divincolamento o aggressione per neutralizzare l'operato del pubblico ufficiale e sottrarsi al controllo, all'arresto o alla presa; la mera opposizione passiva non basta.
- La destinazione a uso personale della sostanza stupefacente deve essere valutata globalmente alla luce di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del fatto; il solo dato quantitativo non è decisivo né in senso assoluto né come presunzione automatica.
- Un quantitativo di droga superiore ai limiti tabellari può comunque costituire un forte indizio di destinazione allo spaccio, soprattutto se corroborato da ulteriori elementi quali il possesso di somme in piccolo taglio e le ammissioni dell'interessato.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è sufficientemente motivato se il giudice valorizza precedenti del prevenuto, mancanza di stabile attività lecita e elementi idonei a formulare una prognosi negativa sulla futura astensione dal reato.
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