Cassazione Civile, Ordinanza n. 11181/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da lavoratori del comparto scuola assunti con una pluralità di contratti a tempo determinato reiterati nel tempo alle dipendenze del Ministero, per mansioni di collaboratori scolastici o docenti. In primo grado il Tribunale aveva accolto le pretese risarcitorie; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione e rigettato le domande, ritenendo decisiva la circostanza che i lavoratori fossero stati successivamente stabilizzati mediante procedure selettive/concorsuali o ai sensi della l. n. 107/2015, e che tale stabilizzazione avesse già sanzionato l'abuso e riparato le conseguenze della reiterazione abusiva. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) l'estinzione del giudizio di appello per tardivo deposito cartaceo dell'atto di riassunzione dopo la sospensione in attesa della Corte costituzionale, sostenendo che l'atto avrebbe dovuto essere depositato solo telematicamente; 2) violazione dei principi sul risarcimento dovuto in caso di illegittima reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego scolastico, richiamando la giurisprudenza di legittimità e i principi di equivalenza ed effettività; 3) questione pregiudiziale europea sulla compatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell'esclusione del risarcimento quando vi sia stata immissione in ruolo; 4) questione di legittimità costituzionale della medesima esclusione per asserita violazione degli artt. 3 e 117 Cost.; 5) violazione di norme su prova, liquidazione del danno e motivazione, oltre a omesso esame di fatti decisivi e negato ristoro di danni ulteriori e differenze retributive/contributive; 6) omessa pronuncia e violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sull'art. 112 c.p.c. per il mancato riconoscimento di retribuzioni, contributi e indennità correlate ai contratti a termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, qualificando come mera irregolarità — e non come causa di nullità o estinzione — il deposito cartaceo dell'atto di riassunzione compiuto in difformità dal modello telematico, in assenza di espressa sanzione. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo perché la questione era già stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, che considera la stabilizzazione/immissione in ruolo misura idonea a sanzionare l'abuso e a neutralizzarne le conseguenze senza che il diritto dell'Unione imponga un ulteriore diritto al risarcimento oltre alla trasformazione del rapporto. Ha reputato inammissibile il quinto motivo per genericità delle allegazioni sui danni ulteriori, promiscuità delle censure, difetto di specificità e mancato assolvimento dell'onere di provare sussistenza ed entità del danno; ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente, essendo la motivazione esistente. Ha infine dichiarato inammissibile il sesto motivo per difetto di autosufficienza, poiché non era trascritto il ricorso introduttivo e non era possibile verificare se la domanda sulle differenze retributive fosse stata effettivamente proposta e con quale autonomia rispetto alla domanda risarcitoria. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'amministrazione resistente; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012
Il deposito dell'atto endoprocedimentale compiuto in forma cartacea anziché telematica, in mancanza di espressa sanzione, integra una mera irregolarità e non comporta nullità o estinzione del processo.
La nullità degli atti processuali richiede una espressa comminatoria o la sussistenza dei presupposti legali; in difetto, l'atto irregolare resta valido.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure di violazione di legge sono inammissibili quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e non emerge un valido argomento per mutare orientamento.
Il ricorso è inammissibile quando la questione è stata già decisa in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità e non vi sono elementi per un ripensamento.
È richiamato come base del rinvio alla motivazione già sviluppata in precedenti arresti della Corte.
Consente il richiamo per relationem alla motivazione di precedenti decisioni conformi.
La doglianza sulla prova del danno è respinta poiché le allegazioni erano generiche e non dimostravano il pregiudizio ulteriore.
La liquidazione equitativa presuppone che il danneggiato abbia già provato la sussistenza e l'entità materiale del danno.
Richiamato nell'ambito delle censure sulla prova e presunzioni, ma il ricorso è stato ritenuto generico e inidoneo a superare le argomentazioni della Corte territoriale.
Non vi è stata omessa pronuncia, ma interpretazione della domanda; la censura è quindi non veicolabile come violazione dell'art. 112.
La nullità per motivazione apparente è esclusa quando la motivazione, pur sintetica, sia fisicamente, logicamente ed esaustivamente esistente.
Il ricorso deve contenere la specifica trascrizione degli atti rilevanti; il difetto di autosufficienza rende inammissibile la censura.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
È necessario indicare e riprodurre il contenuto degli atti su cui il motivo si fonda, altrimenti la Corte non può verificarne la fondatezza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Direttiva 1999/70/CE
Non impone agli Stati membri di riconoscere un risarcimento ulteriore quando l'abuso dei contratti a termine sia già sanzionato dalla trasformazione/stabilizzazione del rapporto.
Clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
È compatibile con un sistema che, in presenza di stabilizzazione del lavoratore, escluda un automatico diritto a ulteriore indennizzo.
art. 3 Cost.
La censura di disparità di trattamento è stata ritenuta infondata/inammissibile alla luce dell'orientamento consolidato.
art. 117, primo comma, Cost.
È richiamato in relazione al rispetto del diritto UE, ma la Corte ha ribadito la conformità del sistema interno ai principi di equivalenza ed effettività.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego a termine, la successiva immissione in ruolo o stabilizzazione del lavoratore può costituire misura idonea a sanzionare l'abuso della reiterazione dei contratti e a ripararne le conseguenze, senza che il diritto dell'Unione imponga necessariamente un ulteriore risarcimento automatico.
- Il deposito di un atto processuale in forma diversa da quella telematicamente prescritta, quando la legge non commini espressamente la nullità, integra una mera irregolarità e non determina l'estinzione o l'invalidità dell'atto.
- La domanda di risarcimento per danni ulteriori rispetto a quelli assorbiti dalla stabilizzazione deve essere specificamente allegata e provata: la liquidazione equitativa non può supplire alla totale mancanza di prova sul fatto dannoso e sulla sua entità.
- Le censure di omessa pronuncia non sono configurabili quando il giudice di merito abbia interpretato la domanda in senso restrittivo o l'abbia assorbita: in tali casi occorre dedurre correttamente un vizio di interpretazione della domanda e rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non trascriva o indichi in modo specifico gli atti processuali rilevanti, impedendo alla Corte di verificare l'esistenza e il contenuto della domanda o della questione dedotta.
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