Sentenza n. 6941/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento e la riforma della nuova graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia indetto ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 settembre 2010, registrato dalla Corte dei Conti l'8 ottobre 2010, ed avviato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2010, approvata con provvedimento direttoriale dell'11 gennaio 2024, prot. 5284/2024, e pubblicata sul sito informatico dell'ente nella sezione “provvedimenti del Direttore dell'Agenzia soggetti a pubblicità legale”, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TONARELLI MAURIZIO il 25\3\2025 : per l’annullamento e la riforma, per quanto dovesse occorrere e per quanto di eventuale interesse, del provvedimento adottato dal Direttore Vicario dell’Agenzia delle Entrate il 22 gennaio 2025 con n. prot. 14722, recante la rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, nella parte in cui riforma, nei termini specificati negli allegati A e B, la graduatoria di merito e l’elenco dei vincitori della graduatoria approvata con provvedimento direttoriale dell’11 gennaio 2024, prot. 5284/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuova graduatoria finale della selezione per l'assunzione di 175 dirigenti di seconda fascia, approvata l'11 gennaio 2024, nonché successiva rettifica del 22 gennaio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la nuova graduatoria adottata dall'Agenzia delle Entrate in esecuzione di precedenti sentenze che avevano annullato i criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli e la precedente graduatoria. Deduceva, in primo luogo, la violazione dell'art. 112 c.p.a. e dei principi sull'esecuzione del giudicato, sostenendo che l'Amministrazione avesse applicato erga omnes soltanto le pronunce favorevoli relative all'incremento del valore dei titoli, senza estendere anche gli effetti delle sentenze concernenti l'omessa valutazione di titoli posseduti da candidati in posizione analoga. Deduceva inoltre violazione dei principi di legalità e buona amministrazione, violazione delle regole del bando, disparità di trattamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta ed eccesso di potere, sostenendo che la riedizione del potere imponesse una nuova valutazione complessiva e non limitata ai soli candidati vittoriosi nei precedenti giudizi. Con motivi aggiunti impugnava anche la rettifica della graduatoria del 22 gennaio 2025, riproponendo le medesime censure e lamentando disparità di trattamento rispetto ai candidati beneficiari delle successive pronunce. In particolare, lamentava l'omessa valutazione di incarichi di referente di gruppi di lavoro e di attività di accertamento, dell'incarico di componente del Comitato per l'emersione del sommerso, della Commissione di certificazione, nonché di due incarichi di esperto nella formazione dei funzionari neo-assunti. Tali titoli, ove valutati, avrebbero potuto determinare il suo inserimento tra i vincitori.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ricevibili e ammissibili le impugnazioni, escludendo che la mancata impugnazione della precedente graduatoria del 2021 precludesse la contestazione della nuova graduatoria del 2024. Quest'ultima costituiva infatti una nuova graduatoria, adottata a seguito dell'annullamento giurisdizionale dei precedenti criteri di valutazione e sostitutiva della precedente valutazione. Il richiamo contenuto in una precedente sentenza del Consiglio di Stato alla definitività degli atti relativi al ricorrente è stato qualificato come obiter dictum, poiché la graduatoria del 2024 non rientrava nel thema decidendum di quel giudizio. Nel merito, il ricorso è stato accolto limitatamente alla censura concernente l'omessa valutazione dei titoli e degli incarichi indicati dal ricorrente. Il Collegio ha rilevato che, secondo i criteri della procedura, la partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro e comitati era valutabile quando pertinente alla materia tributaria e alle attività istituzionali dell'Agenzia. Poiché gli incarichi riguardavano attività riconducibili alle funzioni istituzionali dell'Agenzia e non risultava dagli atti una motivazione sulla loro mancata valutazione, l'Amministrazione è stata obbligata a svolgere la relativa istruttoria e a motivarne l'esito. Sono state invece respinte le censure dirette a ottenere l'estensione generalizzata degli effetti favorevoli dei giudicati pronunciati nei confronti di altri candidati. Il TAR ha affermato che la graduatoria concorsuale è un atto plurimo, i cui effetti sono scindibili rispetto ai singoli destinatari; pertanto, il giudicato favorevole non può essere esteso ai candidati che non abbiano tempestivamente impugnato gli atti che li riguardavano, salvo il caso di atti dagli effetti inscindibili, non ravvisabile nella fattispecie. I provvedimenti impugnati sono stati quindi annullati nei limiti della motivazione, con obbligo di rinnovata istruttoria e motivazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è stata invocata in relazione all'obbligo di esecuzione del giudicato amministrativo. Il TAR ha escluso che le sentenze favorevoli ad alcuni candidati imponessero l'estensione generalizzata dei relativi effetti agli altri candidati non ricorrenti.
La regola generale dell'efficacia soggettiva del giudicato è stata richiamata per distinguere l'efficacia inter partes dagli effetti ultra partes, ammissibili soltanto quando siano coinvolti atti dagli effetti inscindibili o vizi indivisibili.
Richiamato quale fonte del divieto di estensione generalizzata nel pubblico impiego degli effetti delle decisioni favorevoli ottenute da singoli dipendenti o candidati.
Richiamato quale successiva conferma normativa del divieto di estensione dei giudicati favorevoli nel pubblico impiego, anche in funzione di contenimento della spesa pubblica.
art. 7 del bando di concorso
valutazione dei titoli “previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice”
La valutazione dei titoli doveva essere effettuata secondo i criteri previamente stabiliti dalla commissione; tra i titoli valutabili rientravano le partecipazioni a commissioni, gruppi di lavoro e comitati pertinenti alla materia tributaria e alle attività istituzionali dell'Agenzia.
Massime di principio
- La graduatoria di un pubblico concorso è un atto plurimo e scindibile, composto da tante posizioni individuali quanti sono i candidati destinatari; pertanto, il giudicato favorevole ottenuto da un candidato non si estende automaticamente agli altri candidati che non abbiano tempestivamente impugnato gli atti concernenti la propria posizione.
- L'efficacia ultra partes del giudicato amministrativo presuppone che l'atto annullato produca effetti inscindibili o che il vizio dedotto sia indivisibile, così da rendere logicamente e giuridicamente inconcepibile la conservazione dell'atto nei confronti dei soggetti non ricorrenti.
- Quando una nuova graduatoria concorsuale sia adottata in conseguenza dell'annullamento giurisdizionale dei precedenti criteri di valutazione, essa costituisce una nuova riedizione del potere e sostituisce la precedente valutazione; la mancata impugnazione della graduatoria originaria non preclude, di per sé, l'impugnazione della nuova graduatoria.
- La commissione esaminatrice deve valutare i titoli riconducibili ai criteri fissati dal bando e dalla griglia di valutazione; quando la mancata attribuzione di punteggio non sia sorretta da una motivazione verificabile, l'Amministrazione deve rinnovare l'istruttoria e motivare espressamente l'esito, soprattutto se titoli analoghi siano stati valutati in favore di altri candidati.
- Il riferimento a un atto o a una graduatoria estranei all'oggetto del giudizio non forma giudicato, anche se contenuto nella motivazione di una sentenza, quando si tratti di un'affermazione non necessaria alla decisione della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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