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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21581/2025 del 27/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non specifico, promiscuo e non autosufficiente, in parte nuovo rispetto al giudizio di merito e comunque non riferibile alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Di conseguenza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario un’intimazione di pagamento fondata su 14 cartelle esattoriali e un avviso di accertamento esecutivo, deducendo in particolare la mancata prova della notifica degli atti presupposti. In primo grado la CTP ha dichiarato il difetto di giurisdizione per una parte dei crediti e ha accolto solo in parte il ricorso. In appello, l’agente della riscossione ha sostenuto la ritualità della notifica delle cartelle e l’inapplicabilità della sopravvenuta giurisprudenza costituzionale, mentre il contribuente ha insistito sul vizio di notifica di alcune cartelle. La CTR ha accolto l’appello dell’agente della riscossione e rigettato l’incidentale del contribuente, ritenendo perfezionate le notifiche secondo la disciplina vigente all’epoca. In cassazione il contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e dell’art. 48 disp. att. c.p.c., lamentando che la CTR avesse considerato rituale la notifica di alcune cartelle senza prova della ricezione della raccomandata informativa o della compiuta giacenza; ha inoltre contestato la correttezza della notificazione eseguita presso la casa comunale. La Corte ha rilevato che il motivo cumulava censure eterogenee senza netta distinzione, difettava di autosufficienza perché non riportava in modo adeguato gli atti e le deduzioni dei giudizi di merito, introduceva questioni nuove non risultanti dalla sentenza impugnata, e comunque non colpiva il decisum, poiché la CTR aveva fondato la ritualità della notifica sull’art. 26, comma 3, d.P.R. n. 602/1973 nel testo anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, non sull’art. 140 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Il motivo di ricorso cumulava violazione di legge e vizio di motivazione senza distinzione, con conseguente inammissibilità per carenza di specificità.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, nonché gli elementi necessari per la completa cognizione della controversia; l’onere di autosufficienza non richiede trascrizione integrale degli atti ma indicazione puntuale del loro contenuto e della loro collocazione processuale.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la notificazione, ma la censura è stata ritenuta non attinente al decisum perché la CTR aveva applicato l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’irritualità della notifica; la Corte ha escluso che fosse la norma effettivamente applicata dal giudice di appello.

  • art. 48 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della notificazione, ma la censura è stata reputata inammissibile e non specificamente riferita alla motivazione della CTR.

  • art. 26, comma 3, d.P.R. n. 602/1973

    La CTR ha ritenuto perfezionata la notifica delle cartelle ai sensi di tale disposizione, nel testo anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, mediante deposito presso la casa comunale, affissione all’albo pretorio e invio di raccomandata informativa.

  • sentenza Corte costituzionale n. 258/2012

    È stata ritenuta non applicabile alla fattispecie, perché la CTR ha valorizzato la salvezza degli effetti già prodottisi e l’applicazione della disciplina vigente al tempo delle notifiche.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve essere specifica e deve aggredire la ratio decidendi della sentenza impugnata; una doglianza che presupponga una diversa base normativa o una diversa ricostruzione della motivazione è inammissibile se non colpisce effettivamente il decisum.
  • È inammissibile il motivo che cumuli in modo promiscuo violazione di legge e vizio di motivazione senza distinguerne l’oggetto e le ragioni, perché impedisce al giudice di legittimità di individuare con precisione il vizio denunciato.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone di indicare in modo puntuale gli atti e i documenti su cui la censura si fonda, nonché la loro rilevanza nel giudizio di merito; la trascrizione integrale non è sempre necessaria, ma deve essere comunque consentita alla Corte la verifica ex actis.
  • Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni di fatto o censure non emerse dalla sentenza impugnata, salvo che il ricorrente indichi specificamente dove tali questioni siano state dedotte nei gradi di merito.
  • In materia di notificazione delle cartelle esattoriali, la valutazione di legittimità del ricorso deve confrontarsi con la disciplina effettivamente applicata dal giudice di merito; la contestazione fondata su una norma diversa da quella posta a base della decisione è inidonea a determinare la cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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