Cassazione Penale, Ordinanza n. 22235/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata era stata giudicata in appello in sede di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. per i reati contestati ai capi a) e b). La Corte territoriale, in conformità alla proposta concordata, aveva rideterminato la pena in anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa, prendendo atto della rinuncia dell'imputata a tutti i motivi di gravame diversi da quello relativo al trattamento sanzionatorio. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando che la Corte d'appello non avesse valutato la sussistenza di cause di proscioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che, nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., non sono deducibili in cassazione le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 504/1995
Norma incriminatrice contestata al capo a), richiamata solo per identificare il reato ascritto all'imputata.
Norme incriminatrici contestate al capo b), richiamate solo per identificare il reato ascritto all'imputata.
Disciplina il concordato in appello; la sentenza emessa all'esito di tale rito, nei limiti dell'accordo, non è censurabile in cassazione con motivi incompatibili con i motivi rinunciati o con la natura del concordato.
La deduzione della mancata valutazione delle cause di proscioglimento è ritenuta inammissibile nel caso di sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., quando il motivo sia incompatibile con il concordato.
Consente di dichiarare senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso nei casi previsti.
art. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01
Precedente richiamato per il principio secondo cui sono ammissibili solo le doglianze sulla formazione della volontà al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della pronuncia, mentre sono inammissibili i motivi rinunciati, la mancata valutazione ex art. 129 c.p.p. e i vizi della pena non trasfusi in illegalità.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure relative alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che ripropongono motivi espressamente rinunciati nel concordato in appello.
- Non è deducibile in cassazione, contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando la censura sia incompatibile con la logica dell'accordo raggiunto.
- I vizi relativi alla determinazione della pena possono essere fatti valere solo se si traducono in illegalità della sanzione, ossia se la pena è fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge.
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