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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16114/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Spoleto aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace ritenendo che, in seguito alle modifiche al regime di procedibilità dell'art. 582 cod. pen. introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (che ha reso procedibile a querela il delitto di lesioni con prognosi superiore a 20 e fino a 40 giorni), la competenza per materia fosse del Giudice di Pace. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato sostenendo che tali modifiche non hanno efficacia retroattiva rispetto all'individuazione del giudice competente e che, in mancanza di una norma transitoria, la competenza deve essere valutata con riguardo al momento in cui è stata esercitata l'azione penale (prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto che, pur riconoscendo che il d.lgs. n. 150/2022 ha ampliato la competenza del Giudice di Pace per taluni casi di lesioni procedibili a querela, tale modifica non opera retroattivamente per determinare il giudice competente nei processi già pendenti al momento dell'entrata in vigore della norma. Richiamando il principio secondo cui la competenza si determina con riguardo al momento di esercizio dell'azione penale, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione del Tribunale di Spoleto che si era dichiarato incompetente e ha disposto la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per il prosieguo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    La norma sulle lesioni personali è stata modificata dal d.lgs. n. 150/2022 rendendo procedibile a querela il reato quando la prognosi è superiore a 20 e non eccede 40 giorni; la Corte ha riconosciuto l'ampliamento della competenza del Giudice di Pace per i casi resi procedibili a querela, ma ha escluso che tale modifica determini automaticamente la competenza per i procedimenti già pendenti.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Ha modificato il regime di procedibilità per alcune ipotesi di lesioni personali aggravate, ampliando l'ambito di intervento del Giudice di Pace; tuttavia, in assenza di disposizioni transitorie, le sue conseguenze sulla competenza non si applicano retroattivamente ai processi già pendenti.

  • d.lgs. n. 274 del 2000, art. 4

    La disposizione disciplina la competenza del Giudice di Pace. Alcune pronunce avevano ricondotto le nuove ipotesi di procedibilità a querela nella competenza del Giudice di Pace tramite interpretazione estensiva di art. 4, ma la Corte ha ritenuto che ciò non valga per le cause pendenti anteriori alla modifica normativa.

  • art. 6 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente in relazione all'illegittimità della pronuncia impugnata; la Corte ha accolto il motivo del Procuratore sulle conseguenze della mancata efficacia retroattiva della modifica normativa sulla determinazione della competenza.

  • art. 5 cod. proc. civ.

    «la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.»

    La Corte ha richiamato il principio (applicato anche in sede penale) secondo cui la competenza si determina con riferimento al momento in cui l'azione è stata esercitata; tale principio giustifica l'esclusione dell'effetto retroattivo delle modifiche sulla competenza per processi già pendenti.

  • Costituzione, artt. 3, 13, 25, 27

    Richiamati in motivazione in relazione al principio che, in caso di divergenza, la Corte può rilevare d'ufficio questioni di illegittimità della pena; ciò non incide però sul principio di determinazione della competenza in base al momento di esercizio dell'azione penale.

Massime di principio

  • La competenza del giudice si determina con riguardo al momento di esercizio dell'azione penale: se l'azione è stata avviata prima dell'entrata in vigore di una norma che modifica la competenza, la nuova norma non sposta automaticamente il giudice competente in mancanza di disposizioni transitorie.
  • Le modifiche legislative che riconfigurano la procedibilità di un reato (es. da d'ufficio a querela) possono ampliare la competenza del Giudice di Pace per i futuri fatti, ma non sono retroattive rispetto ai procedimenti già pendenti salvo espressa previsione normativa.
  • In giudizio pendente il giudice deve verificare la data di esercizio dell'azione penale: se anteriore alla riforma, la competenza resta quella determinata dalla legge vigente a quel momento.
  • Anche se una nuova disciplina rende una pena non prevista dal Giudice di Pace, ciò può comportare profili di illegittimità della pena da considerare, ma tali profili non modificano il principio di perpetuatio competentiae per la determinazione del giudice.
  • In casi analoghi è opportuno verificare sempre l'eventuale presenza di norme transitorie nella fonte di riforma e valutare la possibilità di impugnazione solo se la decisione di incompetenza è fondata su applicazione retroattiva della norma.

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