Sentenza n. 3203/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento a) della determina n.5 del 23.02.2026 della Qualiano Multiservizi Srl con cui sono stati proclamati i vincitori del concorso per n°3 autisti; b) della determina n°6 del 24/02/2026 di rettifica della determina n°05 del 23.02.2026; c) del verbale N°20 DEL 02/02/2026 della Commissione Giudicatrice con cui al sig. Caccavale è stato attribuito il punteggio di 9/15 nella prova pratica; d) della determina n. 37 del 03.06.2025, la Qualiano Multiservizi Srl ha provveduto alla nomina dei tre membri della commissione per la valutazione dei candidati; e) del verbale n.13 del 30.06.2025 con cui la commissione esaminatrice dopo aver differito la prova orale all’esito della prova pratica ha previsto i criteri di calcolo del punteggio della prova pratica; f) del verbale n. 21 del 03.02.2026 con cui il ricorrente non è stato ammesso alla prova orale; g) del verbale n°18 bis di asserita determinazione dei criteri della prova pratica; h) di tutti i verbali della Commissione giudicatrice; i) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, anche non conosciuti dal ricorrente; j) nonché per l’annullamento degli eventuali atti e contratti adottati a seguito della procedura concorsuale de qua, non conosciuti dal ricorrente in parte qua la determina n. 22 del 21.11.2024 la Qualiano Multiservizi S.r.l. ha indetto una “…selezione di personale per l'assunzione a tempo indeterminato di: n. 13 addetti allo spazzamento ed alla raccolta, area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari – livello j ; n. 3 autisti in possesso di patente c e cqc, area conduzione mezzi- livello 3b…”; Nonché per l’illegittimità del diniego all’istanza di accesso agli atti nella parte in cui la Qualiano Multiservizi ha negato al ricorrente l’ostensione dei verbali della Commissione attinenti alla valutazione dei titoli e dei risultati delle prove pratiche dei candidati al ruolo di autisti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di tre autisti, inclusi la graduatoria, i verbali di valutazione della prova pratica, la non ammissione alla prova orale e gli atti di nomina e operato della commissione
Esito
Favorevole al resistente (società selezionatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva indetta da una società interamente partecipata dal Comune, deducendo vizi relativi alla composizione della commissione giudicatrice, alla mancata o tardiva predeterminazione dei criteri di valutazione e alle modalità di attribuzione del punteggio nella prova pratica, nonché ulteriori profili di illegittimità ed eccesso di potere. Ha inoltre contestato il diniego parziale di accesso agli atti, con riferimento ai verbali riguardanti la valutazione dei titoli e i risultati delle prove pratiche degli altri candidati, in particolare dei vincitori. La società resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguarda il reclutamento di personale da parte di un soggetto societario e quindi un rapporto di lavoro privato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Ha rilevato che una società di capitali interamente partecipata da enti pubblici, anche quando svolga una procedura selettiva con modalità pubblicistiche, resta soggetta alle norme di diritto privato nei rapporti di lavoro con i propri dipendenti e non è una pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 165/2001. La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali prevista dall'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 presuppone che la procedura sia finalizzata all'instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico presso una pubblica amministrazione; non si applica invece al reclutamento di personale destinato a una società di capitali, anche se interamente pubblica. La controversia spetta pertanto al giudice ordinario, che potrà eventualmente disapplicare gli atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi. Il ricorso può essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Quanto alla domanda di accesso, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la società aveva adempiuto all'ordine di deposito e ostensione impartito con il decreto monocratico, comunicando anche la graduatoria e gli elementi identificativi dei partecipanti. Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti davanti al giudice ordinario. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
«La riserva di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali [...] presuppone la finalità della instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico [...] alle dipendenze di una pubblica amministrazione»
La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali riguarda soltanto le selezioni finalizzate all'instaurazione di rapporti di lavoro presso una pubblica amministrazione; non comprende il reclutamento di personale da parte di società di capitali, anche se interamente partecipate da enti pubblici.
art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001
Le società di capitali interamente pubbliche non sono configurabili come pubbliche amministrazioni ai fini della disciplina del pubblico impiego richiamata dal giudice.
art. 19, comma 4, d.lgs. 175/2016
«Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale»
La validità degli atti e delle procedure di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica resta devoluta alla giurisdizione ordinaria.
Il ricorso può essere riassunto davanti al giudice ordinario nei termini e con le modalità previste dalla disposizione, con conservazione degli effetti processuali e salvezza dei diritti.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti della possibile decisione immediata.
Massime di principio
- La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali prevista dall'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 presuppone che la selezione sia finalizzata all'instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
- Le società di capitali interamente partecipate da enti pubblici, anche quando adottino procedure selettive di tipo pubblicistico, restano soggetti di diritto privato nei rapporti di lavoro con il proprio personale e non sono equiparate alle pubbliche amministrazioni ai fini del riparto di giurisdizione.
- Le controversie sulla validità degli atti e delle procedure di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica appartengono alla giurisdizione ordinaria; il giudice ordinario può eventualmente disapplicare gli atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi.
- In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa in favore del giudice ordinario, la controversia può essere riassunta ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
- La domanda di accesso perde la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione o il soggetto resistente mette a disposizione i documenti richiesti e adempie agli ordini di ostensione impartiti dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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