Cassazione Civile, Ordinanza n. 00049/2023 del 03/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una struttura sanitaria privata accreditata chiedeva alla azienda sanitaria il pagamento integrale, o comunque parziale, delle prestazioni rese nel 2001 in regime di accreditamento per conto del Servizio Sanitario Nazionale, in misura eccedente il tetto di spesa fissato in via amministrativa dalla Regione. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte; in appello, a seguito del gravame dell'azienda sanitaria, era stata rigettata. Nel ricorso per cassazione la struttura deduceva: 1) violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 e del D.A. n. 29149/1999, sostenendo che la nota-provvedimento dell'azienda sanitaria del 18 luglio 2001, con cui era stato comunicato il budget per il 2001 e richiamati i criteri del decreto assessoriale del 1999 per l'eventuale remunerazione dell'extra-budget, costituiva accordo contrattuale idoneo a rendere applicabili anche per il 2001 quei criteri; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 115 c.p.c., per non avere la corte considerato la nota del 18 luglio 2001 e la mancata contestazione del suo contenuto; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la corte d'appello affermato la non ultrattività del decreto del 1999 oltre il 1999, pur in assenza di una specifica domanda dell'azienda sanitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che prospettavano come violazione di legge la portata di atti amministrativi non normativi (decreto assessoriale e nota aziendale) e come omesso esame di fatto decisivo l'asserita mancata considerazione di un documento, anche per difetto di specifica indicazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sull'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui, in tema di accreditamento sanitario, non sorge il diritto della struttura privata al pagamento delle prestazioni eccedenti il budget in assenza di un accordo contrattuale espresso e formale; la nota del 2001 non poteva sostituire il necessario accordo scritto né creare, da sola, un obbligo di remunerazione per l'extra-budget. Infine, ha giudicato inammissibile la censura ex art. 112 c.p.c., osservando che la questione della non ultrattività del decreto rientrava nelle mere difese dell'azienda convenuta e non in una domanda autonoma.
Norme richiamate
art. 8-quater d.lgs. n. 502 del 1992
L'accreditamento istituzionale è una speciale abilitazione regionale alle strutture sanitarie; il mero accreditamento non comporta di per sé l'obbligo di remunerare prestazioni rese oltre gli accordi contrattuali.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992
La remunerazione delle prestazioni sanitarie e l'indicazione del volume massimo delle prestazioni presuppongono accordi contrattuali espressi e formali; in mancanza, non nasce il diritto al pagamento dell'extra-budget.
Non è utilizzabile per censurare come violazione di legge la lettura di atti amministrativi non aventi natura normativa.
L'omesso esame deve riguardare un preciso fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non può estendersi a documenti, questioni o argomentazioni.
La censura è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove e come il documento sia stato dedotto e valorizzato nei gradi di merito.
Il principio di non contestazione opera sui fatti, non sulle valutazioni giuridiche o sulle conseguenze tratte dal giudice da quei fatti.
La valutazione della non ultrattività di un atto amministrativo richiamata come difesa non integra ultrapetizione se inserita nelle mere difese della parte convenuta.
artt. 16 e 17 r.d. n. 2440 del 1923
I contratti con la pubblica amministrazione devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta; gli accordi contrattuali non possono formarsi per facta concludentia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di accreditamento sanitario, la struttura privata accreditata non ha diritto alla remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa se non in presenza di un accordo contrattuale espresso, scritto e formalmente concluso con l'amministrazione competente.
- Atti amministrativi come decreti assessoriali o note provvedimentali non hanno, di per sé, natura normativa e non possono essere denunciati come norme di legge né sostituire il necessario accordo contrattuale previsto dalla disciplina di settore.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. presuppone l'omissione di un fatto storico decisivo e discusso, non di un documento, di una questione giuridica o di un'argomentazione difensiva.
- Il principio di non contestazione concerne i fatti allegati e non impedisce al giudice di valutare le conseguenze giuridiche di quei fatti; la contestazione della portata giuridica di un documento resta questione rimessa al giudice di merito.
- Nei contratti con la pubblica amministrazione, la forma scritta è requisito essenziale e impedisce di configurare validamente accordi per facta concludentia.
- La denuncia di ultrapetizione è inammissibile quando il giudice si limita ad affrontare, come mera difesa, la portata di un atto richiamato dalla parte convenuta, senza decidere su una domanda autonoma.
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