Sentenza n. 56/2026 - Trento, Sezione 1
per l'annullamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso un istituto penitenziario più vicino al nucleo familiare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego definitivo della richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, diretta a consentirgli il ricongiungimento con la moglie e il figlio. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e il difetto di motivazione, sostenendo che il provvedimento finale non avesse esaminato le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, carenza e apparenza della motivazione, contestando le valutazioni organizzative dell’Amministrazione e sostenendo che l’assegnazione non avrebbe arrecato pregiudizio al servizio presso la sede di destinazione, dotata a suo dire di un numero sufficiente di ispettori. L’Amministrazione ha sostenuto la sufficienza della motivazione per relationem, la propria ampia discrezionalità nelle scelte organizzative e la maggiore sofferenza della pianta organica della sede di attuale assegnazione.
La decisione
Il ricorso è stato respinto, con definizione della causa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il provvedimento finale richiamava integralmente il preavviso di rigetto e dava atto di avere preso in considerazione le osservazioni dell’interessato. Ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, non è necessaria una confutazione analitica di ogni osservazione, essendo sufficiente che dalla motivazione risulti la loro considerazione complessiva e che il diniego non introduca motivi ostativi ulteriori non conseguenti alle osservazioni. Il secondo motivo è stato respinto perché, per gli appartenenti alle Forze di polizia, l’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017 consente il diniego dell’assegnazione temporanea per motivate esigenze organiche o di servizio, senza richiedere il carattere eccezionale, particolarmente intenso o non fronteggiabile con strumenti organizzativi ordinari delle esigenze ostative. L’Amministrazione aveva indicato una carenza organica del ruolo ispettori pari al 60% nella sede di attuale assegnazione, a fronte del 33,33% nella sede richiesta, nonché l’impossibilità di adottare soluzioni alternative mediante altro personale o diversa organizzazione del lavoro. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a motivare il diniego e coerenti con i dati disponibili al momento dell’adozione dell’atto. Le contestazioni del ricorrente sulle diverse possibili modalità di distribuzione delle risorse sono state considerate generiche e attinenti a scelte organizzative riservate all’Amministrazione. Il sindacato giurisdizionale è stato quindi limitato alla verifica di logicità, ragionevolezza e non abnormità, senza rilevare vizi di istruttoria, travisamento o motivazione apparente. Il giudice ha inoltre ritenuto legittimo il bilanciamento tra l’interesse familiare del dipendente e le esigenze di sicurezza pubblica e funzionalità del servizio. Spese compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’assegnazione temporanea dei dipendenti pubblici presso una sede ubicata nella stessa provincia o regione della residenza o dell’attività lavorativa dell’altro genitore, in presenza dei presupposti previsti dalla norma; per gli appartenenti alle Forze di polizia trova applicazione nei limiti stabiliti dall’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017
Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.
Per gli appartenenti alle Forze di polizia il diniego dell’assegnazione temporanea può fondarsi su motivate esigenze organiche o di servizio, senza che tali esigenze debbano avere carattere eccezionale, particolare intensità o gravità.
art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. 172/2019
Ha introdotto nell’art. 45 d.lgs. 95/2017 il comma 31-bis, modificando il regime applicabile all’assegnazione temporanea degli appartenenti alle Forze di polizia.
il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni
Il provvedimento finale deve considerare le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, ma non deve confutarle analiticamente; è sufficiente che ne emerga la valutazione complessiva e che non siano introdotti motivi ostativi ulteriori non conseguenti alle osservazioni.
L’obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto mediante il richiamo per relationem al preavviso di rigetto, integrato dalla conferma delle esigenze organiche e di servizio.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti e in assenza di opposizioni.
Massime di principio
- Per gli appartenenti alle Forze di polizia, l’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 può essere negata sulla base di motivate esigenze organiche o di servizio, senza che tali esigenze debbano presentare carattere eccezionale o una particolare intensità o gravità.
- L’eliminazione del requisito dell’eccezionalità delle esigenze ostative impedisce di subordinare il diniego dell’assegnazione temporanea a soglie percentuali predeterminate, alla dimostrazione di una scopertura particolarmente elevata o all’impossibilità assoluta di fronteggiare la situazione con strumenti organizzativi ordinari.
- Nel procedimento disciplinato dall’art. 10-bis l. 241/1990, il provvedimento finale di diniego può richiamare per relationem le motivazioni del preavviso di rigetto; quando le osservazioni dell’interessato non introducono elementi nuovi, non è necessaria una loro confutazione analitica, purché risulti che siano state considerate nel loro complesso.
- Nel valutare una richiesta di assegnazione temporanea di un appartenente alla Polizia penitenziaria, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nelle scelte organizzative e nella comparazione tra le esigenze del dipendente e quelle di funzionalità e sicurezza del servizio. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica di logicità, ragionevolezza, non abnormità, adeguatezza dell’istruttoria e sufficienza della motivazione.
- La motivazione del diniego è sufficiente quando individua concretamente la diversa situazione delle sedi interessate, indica le carenze organiche e dà conto dell’impossibilità di adottare soluzioni alternative mediante riassegnazione di personale o diversa organizzazione del lavoro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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