Cassazione Penale, Sentenza n. 7417/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso articolando due motivi principali: 1) erronea applicazione della legge penale sostenendo che, dopo l'espulsione disposta come pena sostitutiva della detenzione, il reingresso non autorizzato non costituisce il reato previsto dall'art. 13 d.lgs. n. 286/1998 salvo che non sia prima disposto un nuovo provvedimento di espulsione (richiamo all'art. 14 comma 5-ter); 2) violazione di legge per omesso avviso sulla possibilità di accesso alle pene sostitutive, mancata indicazione delle ragioni ostative alla loro applicazione e mancata fissazione dell'udienza ex art. 545-bis c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso tempestivo (termine di 15 giorni decorrente dall'ultima notifica dell'avviso di deposito). Sul merito ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: rigettato in quanto la giurisprudenza consolidata considera penalmente rilevante l'abusivo reingresso entro dieci anni dall'espulsione eseguita, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis d.lgs. 286/1998; l'art. 14 comma 5-ter è inapplicabile perché riguarda altra fattispecie; il ripristino della pena sostituita non costituisce duplicazione sanzionatoria ma conseguenza della condizione risolutiva. Secondo motivo: rigettato perché le previsioni dell'art. 545-bis c.p.p. (obbligo di avviso sulle conversioni) non si applicano al patteggiamento; l'art. 448 c.p.p. rimette alle parti la scelta sulle pene sostitutive e limita le censure impugnatorie su motivate questioni (art. 448 comma 2-bis). Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina la definizione del giudizio mediante patteggiamento; il giudice applica la pena concordata tra parti. La Corte la interpreta come quadro tipico del rito alternativo al quale non si applicano alcune garanzie proprie del giudizio ordinario (es. avviso ai sensi dell'art. 545-bis).
art. 13, comma 13-bis d.lgs. n. 286/1998
La Corte conferma che l'abusivo reingresso nel territorio dello Stato entro dieci anni dall'espulsione eseguita integra il reato previsto da questa norma, autonomamente offensivo rispetto al ripristino della pena sostituita.
art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998
La norma attiene alla violazione dell'ordine di allontanamento per chi è destinatario di un ordine di espulsione non ancora eseguito; la Corte la ritiene inapplicabile al caso dell'abusivo reingresso dopo espulsione già eseguita.
Prevede l'obbligo, nel giudizio ordinario per pene detentive non superiori a 4 anni, di informare le parti sulla possibilità di conversione in sanzione sostitutiva; la Corte afferma che tale obbligo non si applica al procedimento di patteggiamento.
art. 448 c.p.p. (comma 1-bis e comma 2-bis)
Comma 1-bis: riconosce alle parti la facoltà di concordare l'applicazione di pene sostitutive nel patteggiamento; comma 2-bis: limita la deducibilità di certi vizi derivanti da motivazione, rendendo molte censure di motivazione non ammissibili in sede di impugnazione del patteggiamento.
Norma che disciplina i termini per l'impugnazione delle sentenze pronunciate in camera di consiglio; la Corte ha richiamato il principio che, se la motivazione non è depositata contestualmente alla pronuncia, il termine per proporre ricorso decorre dall'ultima notifica dell'avviso di deposito.
Consente la condanna alle spese processuali e ad obblighi pecuniari a carico del ricorrente; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente alle spese e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norma sostanziale richiamata nella imputazione originaria; non sviluppata nel dettaglio nella motivazione, ma indicata tra i reati per cui era stata concordata la pena.
Massime di principio
- L'abusivo reingresso in Italia entro dieci anni dall'espulsione eseguita può integrare il reato di cui all'art. 13 comma 13-bis d.lgs. 286/1998: si tratta di fattispecie autonoma rispetto al ripristino della pena sostitutiva.
- L'art. 14 comma 5-ter d.lgs. 286/1998 riguarda l'inosservanza di un ordine di allontanamento non ancora eseguito e non può essere invocato per escludere la punibilità dell'abusivo reingresso dopo espulsione già attuata.
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) non opera l'obbligo ex art. 545-bis c.p.p. di avvisare le parti sulla conversione in pene sostitutive: la scelta sulle pene sostitutive è disciplinata dall'art. 448 c.p.p. e rimessa alle parti.
- Censure fondate su vizi di motivazione della sentenza di patteggiamento possono essere inammissibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p.; molte questioni di merito sono dunque sottratte all'impugnazione ordinaria.
- Se la motivazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta non è depositata contestualmente alla pronuncia, il termine per proporre ricorso decorre dall'ultima notifica dell'avviso di deposito (principio consolidato dalle Sezioni Unite).
- Il ripristino della pena sostituita in conseguenza dell'abusivo reingresso non costituisce una duplicazione sanzionatoria ma la conseguenza della condizione risolutiva prevista dalla sostituzione.
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