Cassazione Civile, Ordinanza n. 10156/2023 del 17/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, socio e amministratore di varie società, aveva ricevuto due avvisi di accertamento per Irpef e addizionali relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006, fondati su indagini finanziarie svolte sui conti correnti delle società, dalle quali risultavano plurimi versamenti. I giudici di merito avevano annullato gli accertamenti ritenendo che spettasse all’Ufficio provare che quei versamenti corrispondessero a compensi percepiti dal contribuente per l’attività di amministratore e, secondo la CTR, anche l’effettivo pagamento dei compensi. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva erroneamente invertito il riparto dell’onere probatorio: in presenza della presunzione legale derivante dalle indagini bancarie, era il contribuente a dover fornire prova contraria specifica e analitica per ciascun versamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Amministrazione finanziaria. Ha ribadito che, nelle indagini bancarie, l’onere dell’Ufficio è assolto mediante i dati risultanti dai conti correnti e che opera una presunzione legale che imputa a ricavi i versamenti e i prelevamenti; pertanto incombe sul contribuente l’onere di fornire una prova contraria non generica ma analitica, riferita a ogni singola movimentazione. La CTR, invece, aveva illegittimamente posto a carico dell’Amministrazione la prova dell’effettiva percezione dei compensi, anziché richiedere al contribuente la dimostrazione dell’estraneità dei versamenti a operazioni imponibili. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio affermato.
Norme richiamate
La norma sul riparto dell’onere della prova è stata richiamata per escludere che spettasse all’Ufficio provare l’effettiva percezione dei compensi, poiché la presunzione legale prevista dalla disciplina delle indagini bancarie trasferisce sul contribuente l’onere della prova contraria.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
La disposizione è stata interpretata nel senso che i dati emergenti dai conti bancari costituiscono presunzione legale idonea a fondare l’accertamento; il contribuente deve superarla con prova contraria specifica, analitica e riferita a ciascun versamento o prelevamento contestato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge in tema di riparto dell’onere probatorio.
Massime di principio
- In materia di accertamenti fondati su indagini finanziarie, i dati e i movimenti risultanti dai conti correnti sono sufficienti a integrare l’onere probatorio dell’Amministrazione, operando una presunzione legale di riferibilità a operazioni imponibili.
- Per vincere la presunzione derivante dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, il contribuente deve offrire una prova contraria analitica, non generica, riferita a ogni singola movimentazione bancaria contestata.
- Non è corretto porre a carico dell’Ufficio la prova dell’effettiva percezione del reddito quando la contestazione si fonda su movimentazioni bancarie già rilevate: l’onere di dimostrare l’estraneità delle somme all’attività imponibile grava sul contribuente.
- La valutazione del giudice di merito sulle giustificazioni addotte dal contribuente deve essere altrettanto analitica, correlando ogni elemento indiziario ai singoli movimenti bancari e verificandone gravità, precisione e concordanza.
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