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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26597/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza che, nel giudizio promosso per accertare l'obbligo del terzo in esecuzione di un sequestro conservativo, aveva accertato che alla data dell'esecuzione Berica Vita deteneva due polizze vita con premi versati per 700.000 euro ciascuna. Berica Vita deduceva tra l'altro la cessione antecedente delle polizze, la loro impignorabilità ai sensi dell'art. 1923 c.c. e la mancata valutazione di una domanda volta ad accertare l'inesistenza di debito verso il debitore. In cassazione la ricorrente contestava anche la valutazione probatoria di documenti prodotti tardivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per carenza dei presupposti di procedibilità previsti dall'art. 369 c.p.c. Risultano decisive l'assenza nella copia prodotta della sentenza dell'attestazione di pubblicazione di cancelleria con data e numero identificativo, la mancata attestazione di conformità all'originale informatico e l'assenza della copia conforme della sentenza notificata con la relativa relata per provare la tempestività dell'impugnazione. Per tali ragioni il merito non è stato esaminato e il ricorso è stato dichiarato improcedibile; la ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione per € 18.000,00 oltre oneri.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    La produzione della copia autentica della sentenza impugnata con l'attestazione di pubblicazione di cancelleria, data e numero è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione; in mancanza il ricorso è improcedibile.

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 179/2012 conv. legge 221/2012

    Consente all'avvocato di attestare la conformità di atti o documenti tratti dal fascicolo telematico, ma non sostituisce l'attestazione amministrativa di pubblicazione riservata alla cancelleria.

  • art. 1265 c.c.

    Riferito dalla ricorrente in relazione all'opponibilità della cessione al ceduto: per l'opponibilità conta la notifica al ceduto, ma la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità.

  • art. 1923 c.c.

    Norma sull'impignorabilità delle somme dovute per assicurazioni sulla vita; la questione era oggetto di deduzione dall'interessata ma non è stata decisa in cassazione a causa dell'improcedibilità del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la ricorrente lamentava che la Corte d'appello non avesse deciso su specifica domanda formulata, ma la Corte di cassazione non ha esaminato il merito per improcedibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma sulle ipotesi di ricorso per cassazione (vizi di diritto); richiamata in relazione ai motivi di doglianza proposti dalla ricorrente.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Richiamato come base per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per carenze documentali che impediscono la verifica dei presupposti di ammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    Riferimento formale con riguardo al contributo unificato applicabile in relazione alla data di proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione è essenziale produrre la copia della sentenza impugnata munita dell'attestazione di pubblicazione di cancelleria con la data e il numero: la mancata produzione rende il ricorso improcedibile senza esame del merito.
  • Se la sentenza è redatta in formato digitale, l'avvocato può attestare la conformità di estratti dal fascicolo telematico, ma non può sostituire l'attestazione amministrativa della cancelleria relativa alla pubblicazione; occorre quindi ottenere/fornire il documento con gli estremi di pubblicazione.
  • Per provare la tempestività dell'impugnazione bisogna depositare la copia conforme della sentenza così come notificata, completa della relata di notifica; in mancanza non si può accertare la decorrenza del termine breve.
  • Questioni di merito come la opponibilità di una cessione o l'impignorabilità delle polizze vita devono essere adeguatamente provate e tempestivamente dedotte nel corso del giudizio: la mancata osservanza dei requisiti formali processuali può precludere la decisione sul merito.
  • La Corte di cassazione verifica rigorosamente i presupposti formali di procedibilità e non può basarsi su dichiarazioni delle parti in assenza dei documenti ufficiali richiesti; pertanto la cura nella documentazione processuale è determinante per l'accesso al sindacato di legittimità.

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