Cassazione Civile, Sentenza n. 26529/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del parziale diniego di rimborso IVA relativo all'anno 2008. L'Agenzia aveva riconosciuto il rimborso per euro 5.144.950,00 riferito a Telma s.r.l. ma aveva negato il rimborso per il residuo credito maturato in capo alle società incorporate Intarch s.r.l. e Tau Ceti s.r.l., sostenendo che i crediti riferiti agli anni 2006-2007 appartenessero a soggetti distinti e che la fusione per incorporazione intervenuta il 12/12/2008 non producesse effetti retroattivi tali da consentire il rimborso (al massimo la detrazione). La questione giuridica centrale riguardava se l'incorporante potesse chiedere il rimborso dei crediti IVA delle società incorporate e se tali crediti dovessero risultare nella dichiarazione dell'incorporante per il 2008.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate e dichiarato assorbito il ricorso incidentale di Ripamonti. Ha confermato che, in caso di fusione per incorporazione, la società incorporante è l'unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso dei crediti IVA delle società incorporate, avendo queste perduto la legittimazione a seguito dell'estinzione. La Corte ha ritenuto irrilevante che i crediti risultassero originariamente dalle dichiarazioni delle società incorporate anziché da quella dell'incorporante, poiché Telma, quale incorporante, poteva avvalersi delle dichiarazioni delle incorporate e risultava dalla documentazione prodotta che le eccedenze erano indicate nella dichiarazione IVA 2008 della società incorporante. Perciò il diritto al rimborso è stato riconosciuto a favore della controricorrente; l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 17.000,00 oltre oneri forfettari.
Norme richiamate
art. 2504-bis cod. civ.
La fusione per incorporazione trasferisce alla società incorporante tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata; l'incorporata si estingue e perde la legittimazione attiva e passiva, per cui l'incorporante è l'unico soggetto titolato a chiedere rimborsi fiscali spettanti alle incorporate.
art. 30 DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), terzo e quarto comma
Regole sul rimborso dell'eccedenza IVA: il rimborso può essere chiesto, tra l'altro, quando l'eccedenza risulta dalla dichiarazione annuale e se nei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; il rimborso è concesso nei limiti del minore importo di dette eccedenze. La Corte ha ritenuto che l'incorporante possa avvalersi, ai fini di questo articolo, delle dichiarazioni rese dalle società incorporate.
art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Fondamento procedurale del ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto; impugnazione principale basata su questa disposizione è stata respinta perché il vizio di fatto denunciato dall'Amministrazione non era provato con la documentazione necessaria e la CTR aveva effettuato un accertamento di fatto conforme.
art. 112 cod. proc. civ.
Norma richiamata nel ricorso incidentale in ordine alla decisione completa sulle eccezioni (nullità dell'atto di diniego). Tale doglianza è stata dichiarata assorbita a seguito del rigetto del ricorso principale.
Massime di principio
- In caso di fusione per incorporazione l'incorporante subentra integralmente nei diritti e obblighi delle società incorporate e può chiedere rimborsi fiscali maturati dalle incorporate; le società incorporate, estinte, non possono più esercitare autonomamente tale pretesa.
- Per ottenere il rimborso IVA ai sensi dell'art. 30 DPR 633/1972 l'incorporante può avvalersi delle dichiarazioni delle società incorporate purché le eccedenze risultino complessivamente e siano adeguatamente documentate nella dichiarazione relativa all'anno di estinzione/incorporazione.
- La data formale della fusione non esclude che l'incorporante utilizzi crediti IVA maturati in anni precedenti dalle società incorporate, se è provato che le eccedenze esistono e sono state riportate ai fini del rimborso dall'incorporante.
- L'Amministrazione che nega un rimborso per omissione o per presunta mancata indicazione in dichiarazione deve fornire prova specifica dell'omissione; affermazioni generiche non sono sufficienti in sede di cassazione.
- Se il ricorso principale viene respinto, eventuali motivi incidentali che dipendono dall'esito del principale possono risultare assorbiti; l'ente soccombente può essere condannato alle spese di giudizio.
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