Cassazione Civile, Sentenza n. 26606/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Fallimento Akrofin S.r.l. impugna la sentenza della Corte d'appello di Brescia per presunta violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; in particolare invocando la violazione dell'art. 52, comma 2 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). Il motivo centrale è che, essendo intervenuto il fallimento della società appellante nel corso del giudizio d'appello, le azioni di accertamento del credito e le domande risarcitorie avrebbero dovuto essere devolute in via esclusiva al giudice fallimentare (concerto formale), con conseguente improcedibilità della domanda extrafallimentare e divieto di condannare il fallimento in sede d'appello senza il coinvolgimento del giudice fallimentare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la questione procedurale ma infondata la censura: in base all'art. 96 legge fall., quando la dichiarazione di fallimento interviene nel corso del giudizio di impugnazione, il creditore può insinuarsi al passivo sulla base della pronuncia impugnata con riserva, mentre il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione; l'inerzia del curatore non determina automaticamente l'improcedibilità della domanda. Di conseguenza la sentenza d'appello che ha riconosciuto e quantificato maggiormente il danno a carico del Fallimento Akrofin S.r.l. e di altro coinvolto è stata confermata nella sua parte sostanziale. Il ricorso è stato rigettato e il Fallimento è stato condannato al rimborso delle spese di giudizio di legittimità a favore di Zurich Insurance PLC e di Lorenzo Balestreri nelle misure indicate (euro 5.000,00 compenso + euro 200,00 esborsi per ciascuno, con maggiorazioni), nonché al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002. Si segnala inoltre che il secondo motivo relativo alle spese di lite era stato rinunciato dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro di ammissibilità del motivo di cassazione (violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto). La Corte ne dichiara l'ammissibilità per l'esame della questione procedurale.
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 52, comma 2
Richiamato dal ricorrente come norma che limiterebbe la possibilità di ottenere pronunce di condanna verso il fallimento in sede civile extrafallimentare; la Corte però non accoglie la lettura che ne escluda automaticamente la procedibilità dell'azione nel caso di fallimento intervenuto in appello.
art. 96 legge fallimentare (r.d. n. 267/1942)
Principale norma interpretativa: consente al creditore, sulla base della sentenza impugnata pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, di insinuarsi al passivo con riserva; attribuisce al curatore l'onere/opzione di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. Perciò la dichiarazione di fallimento intervenuta in corso di impugnazione non rende automaticamente improcedibile l'azione del creditore.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata in dispositivo per l'accertamento dei presupposti del versamento, da parte del Fallimento, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se il debitore viene dichiarato fallito nel corso dell'appello, la domanda già proposta non è automaticamente improcedibile: il creditore può insinuarsi al passivo con riserva ai sensi dell'art. 96 legge fallimentare.
- Spetta al curatore decidere se continuare o proporre l'impugnazione: l'inerzia del curatore può lasciare efficacia pratica alla pronuncia favorevole resa in sede civile, che il creditore userà per l'insinuazione al passivo.
- La questione di improcedibilità per materia fallimentare è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado ed è una questione prioritaria (litis ingressus impediens): va però verificato il momento in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento e l'esistenza di giudicato interno.
- In casi simili il creditore deve tempestivamente insinuarsi al passivo e monitorare l'azione del curatore: se il curatore non prosegue il giudizio, la sentenza non viene automaticamente annullata per sola intervenuta procedura fallimentare.
- Chi agisce in giudizio deve valutare e dedurre prontamente, se necessario, l'eccezione di improcedibilità o l'ammissibilità del gravame, ma la prassi giurisprudenziale tende a garantire la conservazione del diritto del creditore a insinuarsi al passivo quando la pronuncia favorevole sia intervenuta prima della dichiarazione di fallimento.
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