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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26566/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva rigettato il ricorso di ASFO per correzione di errore materiale e l'aveva condannata al pagamento delle spese del procedimento di correzione. Il ricorso in Cassazione si fondava su due motivi: (1) violazione di norme processuali (art. 360 c.p.c. comma 1 n.3 in relazione agli artt. 91 e 287 c.p.c.), con la censura che la condanna alle spese nel procedimento di correzione è inammissibile per la natura amministrativa e non contenziosa di tale procedimento; (2) censura sulla liquidazione degli importi delle spese ai sensi del d.m. n. 55/2014 aggiornato dal d.m. n. 37/2018, ritenuti eccessivi

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al motivo ritenuto fondato: ha cassato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla condanna alle spese del procedimento di correzione dell'errore materiale, affermando il principio consolidato che il procedimento di correzione è di natura amministrativa/non contenziosa e, in linea di massima, non dà luogo alla liquidazione delle spese processuali. La Corte ha ritenuto isolato il precedente contrario (Cass. n. 18221/2019) e ha confermato la prevalenza dell'orientamento che esclude la liquidazione delle spese in tale procedimento, salvo ipotesi eccezionali. Non ha invece attribuito spese alla fase di legittimità (Cassazione) in favore delle parti, ritenendo l'errore imputabile all'ufficio giudiziario e la questione non del tutto pacifica. Essendo inutile ogni ulteriore accertamento, la Corte ha proceduto a espungere dal dispositivo e dalla motivazione dell'ordinanza impugnata le statuizioni relative alla liquidazione delle spese

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3

    art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    Norma invocata quale via di cassazione per vizio di diritto; la Corte la applica per censurare la decisione impugnata sulla liquidazione delle spese

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla disciplina delle spese processuali e alla loro liquidazione, posto a fondamento della censura sulla condanna alle spese

  • art. 287 cod. proc. civ.

    Riferimento alla disciplina del procedimento di correzione di errori materiali, invocato dalla ricorrente

  • art. 288 cod. proc. civ.

    Regola il potere di correzione degli errori materiali; la Corte afferma che l'ordinanza che dispone la correzione è impugnabile in Cassazione quanto al capo che statuisce sulle spese, perché quella statuizione ha carattere decisorio e definitivo

  • art. 111 Cost.

    art. 111 della Costituzione

    Richiamato per giustificare l'accesso al rimedio (ricorso straordinario per cassazione) quando è in gioco la statuizione sulle spese, a tutela del diritto di difesa e del doppio grado di giurisdizione

  • d.m. n. 55/2014 e d.m. n. 37/2018

    d.m. n. 55 del 2014, aggiornato dal d.m. n. 37 del 2018

    Richiamati dalla ricorrente per contestare l'entità della liquidazione delle spese; la Corte non ha esaminato il merito dell'eccesso degli importi dopo aver cassato il capo relativo alle spese

Massime di principio

  • Il procedimento di correzione degli errori materiali (art. 288 c.p.c.) è di natura amministrativa e non contenzioso: di norma non si procede alla liquidazione delle spese processuali al suo esito.
  • L'ordinanza che dispone la correzione è impugnabile in Cassazione limitatamente alla statuizione sulle spese, perché quella statuizione ha carattere decisorio e definitivo e non è rimediabile con il controllo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 288 c.p.c.
  • L'orientamento prevalente della Cassazione esclude la liquidazione delle spese nel procedimento di correzione; i precedenti contrari sono considerati isolati e non ostano all'applicazione della regola generale.
  • Solo in ipotesi eccezionali (ad esempio, costituzione e resistenza della controparte con comportamento che renda manifestamente necessaria un'attività difensiva non marginale, o ricorso manifestamente inammissibile) potrebbe valutarsi, caso per caso, una deroga alla regola generale, ma la soglia per farlo è alta e richiede elementi chiari e documentati.
  • Se si contesta anche la misura delle spese liquidate (richiamo a tariffe/DM), tale censura può essere valutata solo se permane la statuizione sulle spese; se la Corte d'appello viene cassata sul capo spese, l'eventuale contestazione degli importi diventa irrilevante.

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