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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28473/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società e di alcuni soggetti coinvolti, fondato sull’applicazione di uno studio di settore. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che i contribuenti avessero prodotto documentazione idonea a dimostrare i movimenti degli incassi e a rendere non applicabile lo studio di settore, nonché a escludere l’occultamento o la riduzione del fatturato. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, in violazione degli artt. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992 e 132, n. 4, c.p.c.; (2) in subordine, violazione dell’art. 62-sexies d.l. 331/1993 conv. in l. 427/1993, assumendo che la CTR avesse erroneamente applicato i principi delle Sezioni Unite sul contraddittorio e avesse trascurato che il contraddittorio endoprocedimentale era stato regolare e che gli elementi dedotti dal contribuente erano già stati valutati e confutati dall’ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR solo apparente e quindi nulla, perché non consentiva di ricostruire l’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito né mostrava una reale disamina dei motivi di appello. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando la decisione, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il fondamento logico-giuridico del convincimento del giudice.
  • In sede di appello, non è sufficiente un generico rinvio o una mera adesione alla decisione di primo grado: il giudice deve confrontarsi con i motivi di gravame e spiegare perché essi non incidano sull’esito della controversia.
  • In materia di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione apparente integra nullità ex art. 360, n. 4, c.p.c., quando manchi una reale disamina critica delle questioni devolute al giudice di merito.
  • Se il primo motivo di ricorso è accolto per nullità della sentenza impugnata, i motivi subordinati restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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