Cassazione Civile, Ordinanza n. 28473/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società e di alcuni soggetti coinvolti, fondato sull’applicazione di uno studio di settore. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che i contribuenti avessero prodotto documentazione idonea a dimostrare i movimenti degli incassi e a rendere non applicabile lo studio di settore, nonché a escludere l’occultamento o la riduzione del fatturato. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, in violazione degli artt. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992 e 132, n. 4, c.p.c.; (2) in subordine, violazione dell’art. 62-sexies d.l. 331/1993 conv. in l. 427/1993, assumendo che la CTR avesse erroneamente applicato i principi delle Sezioni Unite sul contraddittorio e avesse trascurato che il contraddittorio endoprocedimentale era stato regolare e che gli elementi dedotti dal contribuente erano già stati valutati e confutati dall’ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR solo apparente e quindi nulla, perché non consentiva di ricostruire l’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito né mostrava una reale disamina dei motivi di appello. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione è stata dedotta per sostenere la nullità della decisione d’appello per motivazione apparente
richiamato come norma sulla struttura della sentenza; la motivazione meramente apparente integra nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato come motivo di ricorso per far valere la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427
invocato in via subordinata per contestare l’erronea applicazione dei criteri relativi agli studi di settore e al contraddittorio con il contribuente
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando la decisione, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il fondamento logico-giuridico del convincimento del giudice.
- In sede di appello, non è sufficiente un generico rinvio o una mera adesione alla decisione di primo grado: il giudice deve confrontarsi con i motivi di gravame e spiegare perché essi non incidano sull’esito della controversia.
- In materia di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione apparente integra nullità ex art. 360, n. 4, c.p.c., quando manchi una reale disamina critica delle questioni devolute al giudice di merito.
- Se il primo motivo di ricorso è accolto per nullità della sentenza impugnata, i motivi subordinati restano assorbiti.
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