Cassazione Civile, Ordinanza n. 32261/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia riguarda un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile sito in San Felice Circeo. Il tribunale aveva accolto la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. proposta dal promissario acquirente, mentre la corte d'appello aveva respinto l'impugnazione del promittente venditore. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, la falsa applicazione di norme di diritto e l'omesso esame di fatti decisivi: sosteneva che il preliminare dovesse essere qualificato come negozio dissimulante un mutuo con patto commissorio, valorizzando l'urgente bisogno di liquidità del venditore e alcune restituzioni parziali che, a suo dire, provavano l'esistenza di prestiti sottostanti; inoltre contestava la valutazione della Corte d'appello circa l'assenza di un meccanismo negoziale che trasferisse irrevocabilmente il bene in caso di inadempimento. Il promissario acquirente che aveva ottenuto il trasferimento coattivo ha resistito, mentre un altro soggetto intervenuto in primo grado, che assumeva di essere stato il vero promissario acquirente in forza di un diverso preliminare, ha proposto ricorso incidentale lamentando l'omesso esame della prova dell'anteriorità del proprio contratto e della confessione resa dall'altro contraente, oltre a profili di identificazione del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto che le censure, formalmente prospettate come violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a contestare la valutazione delle prove e l'apprezzamento di merito compiuti dalla corte territoriale; tale valutazione era coerente con l'orientamento secondo cui un preliminare può dissimulare un mutuo con patto commissorio solo se sia dimostrato il nesso di strumentalità tra i due negozi e la funzione di garanzia della promessa di vendita, elemento che nella specie la corte d'appello aveva escluso in base a ragioni logiche e giuridiche non censurabili in cassazione. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha rilevato che non era stato indicato un fatto storico decisivo omesso nei termini richiesti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., che parte delle doglianze riguardavano elementi istruttori o circostanze processuali e che, in ogni caso, la decisione d'appello era conforme a quella di primo grado, con conseguente applicazione della disciplina della doppia conforme e preclusione della censura sul vizio motivazionale. Le spese di legittimità sono state poste a carico solidale del ricorrente principale e del ricorrente incidentale in favore del controricorrente che aveva resistito al ricorso principale; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di esecuzione specifica del preliminare di vendita
evocato dal ricorrente, ma la Corte non ne ha ravvisato una falsa applicazione idonea a sovvertire la decisione di merito
invocato per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma le censure sono state ricondotte a contestazioni di merito inammissibili
consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rilettura delle prove
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
impongono di indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento e il modo della sua deduzione e la decisività
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
la doppia conforme preclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando appello e primo grado sono fondati sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali
richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Un contratto preliminare di compravendita può essere qualificato come negozio dissimulante un mutuo con patto commissorio solo se risulti provato un effettivo nesso di strumentalità tra il finanziamento e la promessa di vendita, tale da mostrare che il trasferimento del bene funge da garanzia della restituzione della somma mutuata.
- La censura in cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e realmente omesso; non è ammissibile quando la doglianza mira soltanto a contestare la valutazione delle prove o l'attendibilità delle risultanze istruttorie.
- L'omesso esame di singoli elementi di prova non integra, di per sé, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, la censura per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile anche se la sentenza d'appello aggiunge argomenti ulteriori, purché la decisione sia sorretta dal medesimo nucleo fattuale e logico della sentenza di primo grado.
- La valutazione e selezione del materiale probatorio, inclusa la scelta tra fonti di prova ritenute più persuasive, è riservata al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se la motivazione è logicamente e giuridicamente plausibile.
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