Cassazione Penale, Sentenza n. 17731/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Russo ha impugnato la sentenza per due motivi: (1) estinzione del reato per prescrizione maturata, secondo il ricorrente, il 23/04/2020; (2) vizi di motivazione e violazione di legge, sostenendo che la frase attribuitagli non aveva portata intimidatoria ma era una reazione offensiva scaturita da un rapporto conflittuale, dunque non integra il reato di minaccia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifesta infondatezza: tenendo conto dei rinvii d'udienza (anche per impedimento del difensore), del deposito del decreto di citazione e, soprattutto, della sospensione dei termini prevista dall'art. 83 d.l. n. 18/2020 e successive proroghe, alla data della decisione (13/05/2020) il termine di prescrizione non era maturato. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità, essendosi limitato a richiamare l"evidenza" senza specificare i punti da dedurre contro la motivazione di merito; la Corte ha inoltre richiamato che il Tribunale aveva valutato il contesto e il precedente clima di acredine in cui si collocò la frase "ti ammazzo, bastardo". Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la formulazione del ricorso per cassazione ai motivi ammessi; la Corte ha richiamato il rispetto di tali limiti nella esposizione dei motivi
art. 157, primo comma, cod. pen.
Stabilisce il termine ordinario di prescrizione; la Corte ha calcolato la decorrenza e la maturazione del termine in relazione agli eventi processuali
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Riguarda modalità di decorrenza/interruzione della prescrizione; utilizzato nella determinazione del termine prescrizionale
art. 159, primo comma, cod. pen.
Consente di considerare eventuali impedimenti del difensore nel calcolo dei termini; la Corte ha considerato l'impedimento del difensore nel computo
decreto di citazione ex art. 601 cod. proc. pen.
Prevvede il decreto di citazione per la trattazione d'appello; la data di deposito/notifica del decreto è rilevante ai fini della decorrenza dei termini
d.l. 17/03/2020, n. 18, art. 83
art. 83, comma 1 e comma 4, d.l. 17/03/2020, n. 18
Ha disposto la sospensione/ proroga dei termini processuali a seguito dell'emergenza COVID-19; la sospensione ha determinato il differimento della maturazione della prescrizione fino alla data della decisione
art. 36, comma 1, d.l. 8/4/2020, n. 23
Ha prorogato i termini di sospensione già previsti, richiamato dalla Corte per confermare la sospensione del corso della prescrizione
Disciplina le sanzioni per i ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato la condanna alle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il calcolo della prescrizione in sede penale deve tenere conto non solo dei termini ordinari ma di tutti i rinvii d'udienza, degli impedimenti legittimi del difensore e delle sospensioni normative (es. misure emergenziali come il COVID-19) che interrompono o sospendono il decorso del termine.
- La mancata prova della notifica o la presenza di decreti di citazione e relative date può incidere sulla decorrenza dei termini prescrizionali; è essenziale documentare correttamente atti e notifiche.
- I motivi di ricorso in Cassazione devono essere formulati con specificità e chiarezza: l'uso di espressioni generiche (es. "evidenza") comporta l'inammissibilità per genericità.
- Nella valutazione della sussistenza del reato di minaccia conta il contesto fattuale (toni, relazione pregressa, atteggiamenti precedenti) e non è necessario che il soggetto passivo abbia effettivamente dichiarato di essersi sentito intimidito; il giudice di merito deve motivare l'apprezzamento del contesto.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali, somme a cassa delle ammende, rimborso spese della parte resistente), quindi la valutazione preventiva della fondatezza giuridica e formale del ricorso è rilevante per evitare sanzioni.
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