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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35367/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza dell’8 maggio 2026, aveva riformato la decisione del Tribunale di Cosenza, assolvendo l’imputato dal reato di minaccia aggravata e revocando le statuizioni civili. La parte civile, costituitasi il 25 gennaio 2022, ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e la nullità del giudizio d’appello perché il decreto di citazione era stato notificato a un difensore diverso da quello effettivamente costituito per la parte civile. La notificazione era stata inviata alla PEC riferibile a un’avvocata diversa, anziché all’indirizzo PEC del difensore risultante dall’atto di costituzione. La parte civile ha quindi lamentato di non aver avuto conoscenza della fissazione del giudizio cartolare e di non aver potuto depositare memorie e conclusioni né chiedere la trattazione orale. Il testo precisa che non si applicava l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., poiché la costituzione di parte civile era anteriore al 30 dicembre 2022.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso. Verificati gli atti, ha accertato che la citazione per l’appello era stata notificata a un indirizzo PEC non riferibile al difensore della parte civile, impedendole di partecipare al giudizio e di interloquire sull’impugnazione che aveva condotto all’assoluzione dell’imputato e alla revoca delle statuizioni civili. La nullità, riconducibile agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 c.p.p., era stata dedotta tempestivamente con il primo atto utile. La sentenza è stata annullata soltanto agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo giudizio; a tale giudice è stata rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha precisato che, in questa sede, non deve essere nuovamente decisa la responsabilità penale dell’imputato, ma soltanto l’esistenza e la concreta entità dell’eventuale pregiudizio risarcibile secondo le regole civilistiche.

Norme richiamate

  • art. 573, comma 1-bis, c.p.p.

    Pertanto, nel caso in esame, essendo la costituzione di parte civile intervenuta il 25 gennaio 2022, non trova applicazione la norma di nuovo conio.

    La disposizione, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili soltanto nei giudizi in cui la costituzione di parte civile sia successiva al 30 dicembre 2022.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Va, pertanto, ribadito il principio per il quale, l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello alla parte civile - regolarmente costituita per il giudizio di primo grado - determina la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c) - concernente la violazione delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata - sottoposta al regime di cui all'art. 180 cod. proc. pen.

    L’omessa notificazione della citazione d’appello alla parte civile regolarmente costituita integra una nullità relativa all’intervento, all’assistenza e alla rappresentanza della parte privata.

  • art. 180 c.p.p.

    Va, pertanto, ribadito il principio per il quale, l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello alla parte civile - regolarmente costituita per il giudizio di primo grado - determina la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c) - concernente la violazione delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata - sottoposta al regime di cui all'art. 180 cod. proc. pen. la quale, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza, impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

    La nullità è soggetta al regime dell’art. 180 c.p.p. e, se tempestivamente dedotta, comporta l’annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

  • art. 622 c.p.p.

    Ne consegue che questa Corte deve annullare la sentenza di appello agli effetti civili ed ex art. 622 cod. proc. pen. rinviare al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.

    Quando l’annullamento riguarda le statuizioni civili, il rinvio per il nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese è disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello.

  • art. 576 c.p.p.

    Infatti, nel giudizio di legittimità instaurato a seguito del ricorso proposto, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., dalla sola parte civile avverso la sentenza di appello che, ribaltando la decisione di condanna di primo grado, abbia assolto l'imputato dal delitto ascrittogli con la formula "perché il fatto non sussiste", il giudice non deve più statuire sulla responsabilità penale dell'imputato, ma, in conformità al principio della presunzione di innocenza, sancito dall'art. 6, par. 2, CEDU, deve decidere sulla sola esistenza e sulla concreta entità di un pregiudizio risarcibile, mediante l'applicazione, in via esclusiva, delle regole civilistiche relative alla responsabilità da illecito civile.

    Nel ricorso della sola parte civile contro l’assoluzione in appello, la decisione di rinvio riguarda esclusivamente l’esistenza e la misura del pregiudizio risarcibile secondo le regole civilistiche, senza nuova statuizione sulla responsabilità penale.

  • art. 6, par. 2, CEDU

    Infatti, nel giudizio di legittimità instaurato a seguito del ricorso proposto, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., dalla sola parte civile avverso la sentenza di appello che, ribaltando la decisione di condanna di primo grado, abbia assolto l'imputato dal delitto ascrittogli con la formula "perché il fatto non sussiste", il giudice non deve più statuire sulla responsabilità penale dell'imputato, ma, in conformità al principio della presunzione di innocenza, sancito dall'art. 6, par. 2, CEDU, deve decidere sulla sola esistenza e sulla concreta entità di un pregiudizio risarcibile, mediante l'applicazione, in via esclusiva, delle regole civilistiche relative alla responsabilità da illecito civile.

    La presunzione di innocenza esclude che, nel giudizio promosso dalla sola parte civile dopo l’assoluzione penale, il giudice torni a statuire sulla responsabilità penale; resta da decidere la pretesa risarcitoria secondo le regole civili.

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    Inoltre, va osservato che la sentenza di primo grado era inappellabile, in quanto relativa al delitto di minaccia di cui all’art. 610, primo comma, cod. pen., punito con pena pecuniaria, cosicché trova applicazione l’art. 593, comma 3, come riformato dal d.lgs. 150 del 2022.

    La Corte richiama la disciplina dell’inappellabilità della sentenza di primo grado relativa al reato di minaccia indicato, punito con pena pecuniaria, per giustificare il rinvio al giudice civile ai sensi dell’art. 622 c.p.p. anche in tale situazione.

  • art. 610 c.p., comma 1

    Inoltre, va osservato che la sentenza di primo grado era inappellabile, in quanto relativa al delitto di minaccia di cui all’art. 610, primo comma, cod. pen., punito con pena pecuniaria, cosicché trova applicazione l’art. 593, comma 3, come riformato dal d.lgs. 150 del 2022.

    La disposizione è richiamata per identificare il reato di minaccia oggetto del procedimento e la relativa pena, elementi utilizzati dalla Corte per inquadrare l’inappellabilità della decisione di primo grado.

  • art. 611 c.p.p.

    Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.

    La norma è indicata quale base per la trattazione del ricorso per cassazione senza intervento delle parti.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse della parte civile Fabio Messina consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata per delimitare l’esposizione del motivo di ricorso ai contenuti strettamente necessari alla motivazione.

Massime di principio

  • L’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio d’appello alla parte civile regolarmente costituita in primo grado determina la nullità prevista dall’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., soggetta al regime dell’art. 180 c.p.p.; se dedotta tempestivamente, comporta l’annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
  • Quando la citazione d’appello è inviata a un indirizzo PEC non riferibile al difensore costituito della parte civile, e ciò impedisce a quest’ultima di conoscere la fissazione del giudizio e di parteciparvi, risulta compromesso il contraddittorio rilevante ai fini della nullità prevista dall’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • Nel giudizio di legittimità promosso dalla sola parte civile contro una sentenza d’appello di assoluzione, il giudice non torna a decidere sulla responsabilità penale dell’imputato; il giudizio rinviato riguarda soltanto l’esistenza e la concreta entità del pregiudizio risarcibile, secondo le regole civilistiche.
  • L’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili nei giudizi in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30 dicembre 2022.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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