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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27091/2026 del 17/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente assegnante)

La controversia

La controversia riguardava l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 5401 del 21 settembre 2020, notificato il 3 dicembre 2020, con cui il Comune aveva richiesto all’ente pubblico € 32.246,00 per omesso versamento dell’IMU relativa al 2015 su vari immobili situati nel territorio comunale, negando l’esenzione prevista per gli alloggi sociali. La Commissione tributaria provinciale di Messina, con sentenza del 2 maggio 2022, aveva respinto il ricorso dell’ente; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza del 21 febbraio 2024, aveva rigettato l’appello e compensato le spese, ritenendo che gli immobili degli IACP non fossero necessariamente alloggi sociali e che agli immobili fosse stata applicata la detrazione di € 200,00 prevista per gli alloggi assegnati dagli IACP, con aliquota minima dell’1,05%. Con un unico motivo, l’ente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione della disciplina IMU e del decreto interministeriale 22 aprile 2008. Ha sostenuto che, dal 1° gennaio 2014, i fabbricati destinati ad alloggi sociali, definiti secondo il decreto ministeriale, sono equiparati all’abitazione principale e che alcuni immobili regolarmente assegnati dagli IACP possono possedere tali caratteristiche. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che esso mirasse a ottenere una nuova valutazione dei fatti e fosse precluso dalla doppia conforme.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità: il motivo denunciava l’erronea ricognizione della fattispecie normativa astratta e non contestava la valutazione delle risultanze di causa; pertanto, non operava la preclusione della doppia conforme, riferita alla denuncia del vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Nel merito, ha accolto l’unico motivo. Ha ritenuto errato sovrapporre i requisiti dell’esenzione prevista per gli immobili degli enti non commerciali a quelli, distinti, dell’esenzione IMU per gli alloggi sociali. Gli alloggi degli IACP non sono automaticamente esenti, ma possono beneficiare dell’esenzione quando siano concretamente provate le caratteristiche di alloggio sociale secondo i parametri del decreto interministeriale 22 aprile 2008; spetta al contribuente interessato fornire tale prova. La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché accerti ex novo la sussistenza dei requisiti per l’esenzione. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 201/2011

    In tal modo, il giudice di appello non ha tenuto conto di quanto già stabilito da questa Corte in ordine alla riferibilità, in via generale ed astratta, del regime degli “alloggi sociali” anche ad A.T.E.R. ed enti ex I.A.C.P. (Cass., Sez, Trib., 8 marzo 2024, n. 6380; in senso analogo: Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2024, nn. 14511 e 14515), la quale (in fattispecie riguardante la Regione Abruzzo) ha ricostruito l’intero impianto normativo di riferimento, individuando, anche in capo ad essi, la differenziazione tra “alloggi ordinari” (ammessi alla sola riduzione ai sensi del comma 10 dell’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201) ed “alloggi sociali” (ammessi, invece, alla completa esenzione ai sensi del comma 2, lett. b), dell’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

    La disciplina contempla la completa esenzione per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, distinta dalla sola riduzione applicabile agli altri alloggi assegnati dagli IACP. L’appartenenza dell’immobile a un IACP non basta, da sola, a integrare il requisito dell’alloggio sociale.

  • art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), L. 147/2013

    Questa conclusione è stata consolidata da un più recente arresto, a tenore del quale, in tema di IMU, l'esenzione fiscale - prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - non è applicabile a tutti gli alloggi assegnati dagli I.A.C.P., ma solo a quelli per i quali il contribuente, interessato a far valere la relativa esenzione, prova in concreto la presenza delle caratteristiche di “alloggio sociale”, secondo i parametri stabiliti dal d.interm. 22 aprile 2008, non sussistendo alcuna inversione dell'onere probatorio, in ossequio al principio di correttezza e buona fede per documenti o informazioni già in possesso dell'Ufficio, in ragione della circostanza che non tutti gli alloggi assegnati dagli I.A.C.P. rientrano in detta categoria (in termini: Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2025, n. 3824).

    L’esenzione introdotta per gli alloggi sociali si applica soltanto agli alloggi assegnati dagli IACP che il contribuente dimostri, in concreto, possedere le caratteristiche definite dal decreto interministeriale 22 aprile 2008. Non vi è inversione dell’onere probatorio per il fatto che informazioni o documenti siano già nella disponibilità dell’ufficio.

  • d.interm. 22 aprile 2008

    Questa conclusione è stata consolidata da un più recente arresto, a tenore del quale, in tema di IMU, l'esenzione fiscale - prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - non è applicabile a tutti gli alloggi assegnati dagli I.A.C.P., ma solo a quelli per i quali il contribuente, interessato a far valere la relativa esenzione, prova in concreto la presenza delle caratteristiche di “alloggio sociale”, secondo i parametri stabiliti dal d.interm. 22 aprile 2008, non sussistendo alcuna inversione dell'onere probatorio, in ossequio al principio di correttezza e buona fede per documenti o informazioni già in possesso dell'Ufficio, in ragione della circostanza che non tutti gli alloggi assegnati dagli I.A.C.P. rientrano in detta categoria (in termini: Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2025, n. 3824).

    I parametri del decreto interministeriale sono il riferimento per accertare se il singolo alloggio possieda le caratteristiche di alloggio sociale richieste per l’esenzione IMU; tale qualificazione non discende automaticamente dall’assegnazione da parte di uno IACP.

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    In ogni caso, la censura attinge l'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa, senza contestare la valutazione delle risultanze di causa, non venendo in rilievo la preclusione della c.d. “doppia conforme”, che è espressamente connessa alla sola denuncia – estranea al presente giudizio - del vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.)

    La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile quando contesta la ricognizione della fattispecie astratta normativa, anziché la valutazione delle prove. In tal caso non opera la preclusione della doppia conforme prevista per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.

    In ogni caso, la censura attinge l'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa, senza contestare la valutazione delle risultanze di causa, non venendo in rilievo la preclusione della c.d. “doppia conforme”, che è espressamente connessa alla sola denuncia – estranea al presente giudizio - del vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.)

    La preclusione della doppia conforme è collegata alla denuncia del vizio di omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, non alla censura che investe l’erronea ricognizione della norma applicabile.

  • art. 13, comma 10, d.l. 201/2011

    Questa conclusione è stata consolidata da un più recente arresto, a tenore del quale, in tema di IMU, l'esenzione fiscale - prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - non è applicabile a tutti gli alloggi assegnati dagli I.A.C.P., ma solo a quelli per i quali il contribuente, interessato a far valere la relativa esenzione, prova in concreto la presenza delle caratteristiche di “alloggio sociale”, secondo i parametri stabiliti dal d.interm. 22 aprile 2008, non sussistendo alcuna inversione dell'onere probatorio, in ossequio al principio di correttezza e buona fede per documenti o informazioni già in possesso dell'Ufficio, in ragione della circostanza che non tutti gli alloggi assegnati dagli I.A.C.P. rientrano in detta categoria (in termini: Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2025, n. 3824).

    La riduzione prevista per gli alloggi assegnati dagli IACP è distinta dall’esenzione integrale per gli alloggi sociali: la prima riguarda gli alloggi ordinari, mentre la seconda richiede la prova dei requisiti specifici di alloggio sociale.

Massime di principio

  • L’esenzione IMU prevista per gli alloggi sociali non si estende automaticamente a tutti gli immobili assegnati dagli IACP o da enti di edilizia residenziale pubblica; il contribuente che la invoca deve provare in concreto che i singoli immobili possiedono le caratteristiche di alloggio sociale definite dal decreto interministeriale 22 aprile 2008.
  • La disciplina dell’esenzione per gli alloggi sociali è distinta da quella prevista per gli immobili degli enti non commerciali: i requisiti di utilizzazione diretta e di destinazione esclusiva a un’attività non produttiva di reddito, elaborati per quest’ultima esenzione, non possono essere automaticamente trasposti alla prima.
  • La riduzione d’imposta prevista per gli alloggi ordinari assegnati dagli IACP non esclude la distinta esenzione integrale per gli immobili che risultino, secondo i parametri normativi, alloggi sociali.
  • La censura di violazione o falsa applicazione di legge che investe l’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa, senza contestare la valutazione delle risultanze di causa, non è preclusa dalla doppia conforme; tale preclusione riguarda la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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