Cassazione Civile, Ordinanza n. 13610/2024 del 16/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Un contribuente ha impugnato davanti al giudice di pace una serie di crediti per sanzioni amministrative iscritti a ruolo da un ente locale, deducendo da un lato la mancata notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni e, quindi, l’inesistenza o estinzione della pretesa sanzionatoria; dall’altro lato la successiva prescrizione dei crediti per omessa notificazione delle cartelle di pagamento. A base dell’impugnazione vi era anche il fermo amministrativo iscritto dall’agente della riscossione su un veicolo di proprietà del debitore. Il Tribunale, in appello, ha ritenuto applicabile l’art. 7, comma 7, d.lgs. 150/2011 e ha rigettato nel merito la domanda. Con il ricorso per cassazione il debitore ha sostenuto che la documentazione decisiva (relate di notifica dei verbali, cartelle e fermo) fosse stata prodotta tardivamente dall’agente della riscossione, perché quest’ultimo non si sarebbe costituito tempestivamente nel giudizio di primo grado entro la prima udienza ex artt. 319 e 320 c.p.c.; ha inoltre censurato la decisione per asserita violazione delle regole processuali sull’ammissibilità e sulla valutazione delle produzioni. L’ente locale ha proposto ricorso incidentale deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l’atto impugnato fosse di esclusiva competenza dell’agente della riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo del debitore perché, nelle opposizioni relative a sanzioni amministrative e agli atti conseguenti, il termine previsto dall’art. 7, comma 7, d.lgs. 150/2011 per il deposito della documentazione strettamente connessa all’impugnazione non è perentorio, in mancanza di espressa previsione; inoltre, ai fini di tale deposito, non è necessaria la formale costituzione in giudizio della pubblica amministrazione, essendo sufficiente il deposito degli atti relativi all’accertamento. La Corte ha anche rilevato un profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, perché non era chiaro se l’udienza di prima comparizione davanti al giudice di pace si fosse effettivamente tenuta oppure fosse stata rinviata d’ufficio, circostanza decisiva per valutare la tempestività della costituzione. Quanto al ricorso incidentale dell’ente locale, la Corte lo ha giudicato infondato poiché, nelle opposizioni recuperatorie contro sanzioni amministrative, l’ente creditore resta litisconsorte necessario; inoltre, nelle contestazioni relative alla successiva estinzione o prescrizione del credito, l’agente della riscossione è legittimato, ma ciò non esclude che il debitore possa evocare in giudizio anche l’ente impositore. Sono state poste le spese a carico del ricorrente principale nei confronti dell’agente della riscossione, con compensazione integrale tra il ricorrente principale e l’ente locale.
Norme richiamate
art. 7, comma 7, d.lgs. 150/2011
Il termine per il deposito della documentazione strettamente connessa all’impugnazione non è perentorio in assenza di espressa previsione; per tale deposito non è necessaria la formale costituzione in giudizio della pubblica amministrazione, essendo sufficiente il deposito degli atti relativi all’accertamento.
Nel giudizio davanti al giudice di pace la costituzione del convenuto può avvenire fino alla prima udienza di comparizione effettivamente tenuta; se l’udienza fissata viene rinviata d’ufficio e non si svolge, la costituzione entro la prima udienza effettiva è tempestiva.
Le doglianze relative alla tardiva produzione documentale sono state ritenute irrilevanti/infondate una volta esclusa l’irregolarità della produzione nel primo grado; la decisione di appello era comunque coerente e completa rispetto alle censure svolte.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se non specifica in modo chiaro e completo i fatti processuali decisivi, qui in particolare se l’udienza di prima comparizione si fosse svolta o fosse stata rinviata d’ufficio.
Nelle controversie che investono il credito o questioni diverse dalla sola regolarità degli atti esecutivi, l’agente della riscossione ha l’onere di chiamare in giudizio l’ente creditore, ma ciò non impedisce al debitore di evocare direttamente anche l’ente impositore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle opposizioni relative a sanzioni amministrative e agli atti della riscossione, il deposito della documentazione strettamente connessa all’impugnazione è tempestivo anche se effettuato oltre la prima udienza, quando la disciplina speciale non preveda espressamente un termine perentorio.
- Ai fini della validità della produzione documentale nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace, non è sempre necessaria una formale costituzione dell’amministrazione convenuta: può essere sufficiente il deposito degli atti di accertamento e riscossione richiesti dalla disciplina speciale.
- La tempestività della costituzione del convenuto va valutata con riferimento alla prima udienza effettivamente celebrata; se l’udienza originariamente fissata non si svolge per rinvio d’ufficio, la costituzione entro la nuova prima udienza non è tardiva.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non espone con precisione i dati processuali decisivi per il controllo di legittimità, specialmente se la censura dipende da una sequenza processuale non chiaramente ricostruita.
- Nelle opposizioni recuperatorie contro sanzioni amministrative, l’ente creditore è legittimato passivo; nelle contestazioni che investono il credito anche dopo la cartella o il fermo, la legittimazione dell’agente della riscossione non esclude la possibilità di evocare anche l’ente impositore.
- Laddove il ricorso principale e quello incidentale siano entrambi respinti, possono essere disposte, in base alla soccombenza, la condanna alle spese nei confronti del soccombente e la compensazione tra le parti quando ricorra reciproca soccombenza parziale.
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