Cassazione Civile, Ordinanza n. 26230/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di alcuni utenti del servizio idrico integrato nel territorio di Rapallo di ottenere la restituzione delle somme pagate, negli ultimi dieci anni, a titolo di quota tariffaria per il servizio di depurazione, assumendo che nel periodo considerato tale servizio non fosse stato effettivamente erogato nel comprensorio comunale o comunque non fosse stato erogato secondo il livello richiesto dalla legge. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda; il Tribunale, in appello, aveva invece escluso la legittimazione passiva della società per il periodo anteriore al 23 aprile 2015, ma aveva confermato la non debenza delle somme per il periodo successivo. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato l'erronea interpretazione delle norme del Testo Unico Ambientale e del decreto ministeriale sul trattamento delle acque reflue, sostenendo che la disciplina non imponesse necessariamente il trattamento secondario; con il secondo ha denunciato violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, contestando l'affermazione secondo cui la sentenza costituzionale n. 335/2008 e la giurisprudenza successiva escluderebbero sempre il corrispettivo in caso di mancata fruizione del servizio di depurazione e contestando anche la distribuzione dell'onere della prova e l'applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum; con il terzo ha contestato la dichiarata tardività e infondatezza delle difese relative alla tariffa d'ambito, alla presenza di numerosi depuratori e alla quantificazione dei costi. Un utente, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale censurando la statuizione del Tribunale che aveva escluso la legittimazione passiva della società per il periodo precedente il 23 aprile 2015, sostenendo che il soggetto che ha proseguito la gestione del rapporto e che ha incassato i pagamenti era comunque tenuto alla ripetizione dell'indebito anche per tale periodo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della società gestrice, ritenendo infondati i motivi con cui si contestava l'interpretazione della disciplina sul trattamento delle acque reflue e sulla debenza della quota di depurazione: ha affermato che la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo e che non può essere pretesa in assenza di effettiva controprestazione, con conseguente irrilevanza di errori di programmazione o di bilancio del gestore o dell'ente d'ambito nei rapporti con l'utenza. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'utente, cassando senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la legittimazione passiva della società per il periodo anteriore al 23 aprile 2015. La Corte ha ritenuto che, a seguito della cessione del ramo d'azienda e della successiva fusione, la società odierna ricorrente fosse succeduta nei rapporti contrattuali di utenza e quindi legittimata passiva anche per il periodo precedente. Decidendo nel merito, ha condannato la società a restituire all'utente ricorrente in via incidentale le somme corrisposte negli ultimi dieci anni per la quota depurazione, oltre interessi secondo legge, e ha posto le spese a carico della società principale ricorrente, con regolazione favorevole al solo utente che aveva resistito e proposto ricorso incidentale.
Norme richiamate
definisce trattamento appropriato, trattamento primario e trattamento secondario; la Corte valorizza la distinzione tra trattamento primario e secondario per affermare che la depurazione richiesta dalla disciplina è quella che assicura il livello qualitativo prescritto
le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente
va letto in modo alternativo e conforme alla normativa eurounitaria, nel senso che impone un trattamento secondario o equivalente quale livello minimo di depurazione richiesto
Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo
la tariffa SII è un corrispettivo e non può essere pretesa in assenza di controprestazione; il principio di recupero integrale dei costi non consente di addebitare agli utenti errori gestionali o di programmazione
gli oneri per depuratori e investimenti programmati costituiscono componente vincolata della tariffa, ma il gestore che ne chiede il pagamento deve provare gli oneri e la loro incidenza
in caso di cessione d'azienda l'acquirente subentra nei contratti d'impresa a prestazioni corrispettive ancora in corso di esecuzione
ha carattere eccezionale e non esaurisce la disciplina del trasferimento dei rapporti contrattuali nell'ambito della cessione d'azienda
la fusione ha natura evolutivo-modificativa e comporta la successione della società incorporante nei rapporti della incorporata
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato
l'azione di ripetizione va riferita al soggetto che ha effettivamente ricevuto il pagamento indebito, non a un mero intermediario privo di effettiva percezione della somma
richiamato tra le norme invocate nel secondo motivo, senza autonoma statuizione decisiva
richiamato nel contesto della dedotta inadempienza del gestore e della correlata debenza della prestazione
richiamato nel contesto della ricostruzione del contenuto del rapporto contrattuale di utenza
richiamato nel contesto della buona fede nell'esecuzione del rapporto
richiamato nel contesto dell'inadempimento e delle sue conseguenze
richiamato per qualificare il contratto di utenza come somministrazione
invocato nel terzo motivo in relazione all'apprezzamento delle deduzioni e delle prove da parte del giudice di merito
Massime di principio
- Nel servizio idrico integrato, la tariffa ha natura di corrispettivo: ogni sua componente è dovuta solo se trova giustificazione in una effettiva prestazione o controprestazione; non è quindi consentito trasferire sugli utenti errori di programmazione, sottostima dei ricavi o inefficienze gestorie.
- La disciplina del trattamento delle acque reflue va interpretata in modo coordinato con il diritto eurounitario e con la normativa nazionale, valorizzando la correlazione tra depurazione e requisiti qualitativi del refluo: il trattamento secondario o equivalente rappresenta il livello minimo richiesto dalla legge.
- In una controversia sulla debenza della quota depurazione, l'onere di provare l'esistenza e il funzionamento dell'impianto, nonché i presupposti del recupero di costi o conguagli tariffari, grava sul gestore che pretende il pagamento.
- Se il servizio di depurazione non è effettivamente fruito per cause non imputabili all'utente, manca il sinallagma e non è dovuta la corrispondente quota tariffaria, anche se il bilancio del gestore o dell'ambito risulti in equilibrio solo mediante tale pretesa.
- Nella cessione d'azienda e nella fusione societaria, i contratti di utenza a prestazioni corrispettive proseguono in capo al soggetto subentrante quando non risulti un diverso assetto negoziale; l'azione di ripetizione dell'indebito va rivolta al soggetto che abbia effettivamente ricevuto la prestazione economica indebitamente corrisposta.
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