Cassazione Civile, Ordinanza n. 17418/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda la rettifica della rendita catastale di una centrale geotermica censita tramite DOCFA. L'amministrazione finanziaria ha impugnato la decisione di merito che aveva escluso dalla base di stima il valore dei pozzi di estrazione e reiniezione, sostenendo che tali componenti dovessero essere incluse nella rendita perché costituirebbero parte costitutiva dell'impianto produttivo e non mera pertinenza di miniera, con conseguente applicazione della disciplina speciale invocata dall'Ufficio. La società contribuente, con ricorso incidentale, ha denunciato l'omessa pronuncia sul secondo motivo d'appello, relativo all'illegittimità dell'atto per infondatezza nel merito della rendita rettificata, in particolare per l'erroneo calcolo del deprezzamento per vetustà rispetto a tutti i beni oggetto di contestazione e non solo ai pozzi minerari.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo corretta la conclusione di merito secondo cui i pozzi geotermici, in quanto impianti funzionali al ciclo produttivo di energia elettrica, non devono essere inclusi nella stima catastale a decorrere dal 1° gennaio 2016 alla luce della disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo al deprezzamento per vetustà, rilevando la nullità parziale della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma richiamata come parametro di legittimità per denunciare la violazione di legge nel ricorso principale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata come parametro di legittimità per denunciare il vizio di omessa pronuncia nel ricorso incidentale.
art. 4 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamato dall'Ufficio in tema di determinazione della rendita catastale.
art. 10 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamato dall'Ufficio in tema di determinazione della rendita catastale.
art. 1 quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44
Richiamato dall'Ufficio a sostegno della propria tesi sulla tassazione catastale degli impianti della centrale.
art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190
Richiamato dall'Ufficio nel quadro normativo invocato sul classamento catastale.
art. 1, commi 21 e seguenti, L. 28 dicembre 2015, n. 208
La Corte lo considera disciplina applicabile ratione temporis agli accertamenti adottati nel 2016: nella stima diretta degli immobili D ed E si computano suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità, ma si escludono macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
art. 18 R.D. 31 agosto 1931, n. 1572
La sentenza impugnata vi aveva erroneamente ricondotto la fattispecie; la Corte osserva che i pozzi della centrale non sono pertinenze di una miniera, ma parti dell'impianto produttivo.
La mancata pronuncia sul motivo d'appello integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e determina nullità parziale della sentenza.
Massime di principio
- Per gli accertamenti catastali relativi a immobili a destinazione speciale o particolare adottati dal 1° gennaio 2016, la rendita va determinata con stima diretta tenendo conto di suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che incrementano qualità e utilità, ma escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo.
- Nelle centrali geotermiche, i pozzi di estrazione e reiniezione, in quanto componenti funzionali al ciclo produttivo di energia elettrica, non rilevano ai fini della stima catastale secondo la disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015.
- Quando il giudice di merito omette di esaminare uno specifico motivo di appello ritualmente devoluto, incorre in violazione dell'art. 112 c.p.c. con nullità parziale della sentenza.
- Ai fini del controllo di legittimità, è decisivo individuare la disciplina temporale applicabile; eventuali richiami a circolari o a norme previgenti non sono risolutivi se sopravvenute disposizioni di legge hanno modificato il criterio di stima catastale.
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