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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27639/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l’appello dell’agente della riscossione contro una precedente decisione di parziale accoglimento del ricorso avverso un avviso di iscrizione ipotecaria collegato al mancato pagamento di imposte risultanti da plurime cartelle esattoriali. Ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia della CTR sulla domanda di ordinare la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 2953 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente respinto la doglianza di prescrizione delle cartelle emesse nel 2005, limitando l’accoglimento alle cartelle del 2006 e del 2008 senza verificare la natura dei crediti e il relativo termine prescrizionale; con il terzo ha lamentato omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per invalidità della procura speciale conferita a un avvocato del libero foro in assenza dei presupposti e della necessaria delibera derogatoria, rilevando d’ufficio il difetto di legittimazione processuale del difensore. Nel merito del ricorso del contribuente ha accolto il primo motivo, affermando che l’iscrizione ipotecaria, quale atto esecutivo, deve essere cancellata quando il titolo divenga inefficace e che la CTR, avendo annullato le cartelle, doveva disporre contestualmente la cancellazione dell’ipoteca; ha accolto anche il secondo motivo, ritenendo non adeguatamente esaminata la prescrizione delle cartelle del 2005; ha invece respinto il terzo motivo, osservando che la compensazione delle spese esclude i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. La sentenza è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 77 D.P.R. 602/1973

    attribuisce all’agente della riscossione il potere di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore; l’ipoteca è qualificata come mero atto di esecuzione e, se il titolo diviene inefficace, ne va ordinata la cancellazione anche d’ufficio nello stesso provvedimento.

  • art. 2953 c.c.

    richiamato in relazione alla prescrizione delle cartelle esattoriali; la Corte censura la mancata verifica della natura dei crediti sottesi alle cartelle del 2005 e del relativo termine prescrizionale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per violazione di legge in tema di prescrizione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    base dei motivi di ricorso per omessa pronuncia in relazione alla cancellazione dell’ipoteca e alla domanda ex art. 96 c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    la domanda di risarcimento per lite temeraria è stata ritenuta implicitamente esclusa dalla compensazione delle spese, che è indice di non temerarietà della lite.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    richiamato dalle Sezioni Unite per il patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nei casi speciali o di conflitto, previa apposita motivata delibera.

  • d.l. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in l. n. 225 del 2016

    richiamato come base normativa del nuovo assetto del patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • d.lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17

    richiamati, insieme agli atti generali adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5, d.l. 193/2016, per il conferimento del patrocinio a liberi professionisti nei casi consentiti.

Massime di principio

  • L’iscrizione ipotecaria disposta dall’agente della riscossione ha natura di atto esecutivo: se il titolo esecutivo viene meno o diviene inefficace, il giudice deve disporne la cancellazione, anche d’ufficio, nello stesso provvedimento che accerta l’inefficacia del titolo.
  • Nel giudizio di legittimità l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve essere rappresentata secondo il regime legale del patrocinio autorizzato: l’avvocato del libero foro può validamente difenderla solo nei casi consentiti e con il rispetto dei presupposti organizzativi e deliberativi previsti; in mancanza, la procura è nulla e la costituzione è invalida.
  • In presenza di cartelle esattoriali riferite a periodi o annualità diverse, la verifica della prescrizione richiede l’accertamento della natura del singolo credito e del relativo termine prescrizionale, non essendo sufficiente un’applicazione indistinta di un termine unico.
  • La compensazione delle spese di lite, quando motivata con l’indicazione dei giusti motivi, integra un indice di non temerarietà della controversia e può escludere i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneNullitàNesso di causalità

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