Cassazione Civile, Ordinanza n. 16556/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario tributi)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARSU 2012 emesso per un terreno scoperto sito nel Comune di Guidonia Montecelio, che il giudice di appello aveva annullato ritenendo l'area non produttiva di rifiuti e quindi esente ai sensi dell'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, perché area scoperta pertinenziale dell'adiacente immobile dove si svolgeva attività commerciale e utilizzata stabilmente per il deposito di veicoli. La società concessionaria ha proposto ricorso principale con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 62, commi 1, 2 e 3, 63 e 70 d.lgs. n. 507/1993 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'esenzione per le aree scoperte pertinenziali riguarda solo le abitazioni civili e che, comunque, l'esclusione presuppone denuncia e documentazione idonea a provare le condizioni esimenti; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per error in procedendo e violazione di norme processuali e sostanziali, lamentando che la CTR avesse annullato l'atto senza prova della denuncia/documentazione e fondandosi su una qualificazione dell'area diversa da quella difensivamente prospettata. La società contribuente ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, deducendo nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di carenza assoluta di motivazione dell'avviso di accertamento, in relazione alle norme sulla motivazione degli atti tributari.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il secondo, e ha rigettato il ricorso incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al ricorso principale e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la CTR non si fosse attenuta ai principi in tema di TARSU, avendo escluso la tassazione per una area destinata al parcheggio/deposito di veicoli senza verificare l'effettiva prova, da parte della contribuente, dei presupposti dell'esenzione e della non producibilità di rifiuti; ha inoltre osservato che la pertinenzialità rileva, ai fini dell'esclusione, solo per le abitazioni civili e non per i locali commerciali. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia perché la CTR aveva implicitamente rigettato l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impositivo.
Norme richiamate
la tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte, con esclusione limitata delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni; le deroghe del comma 2 non operano automaticamente e vanno provate e accertate dal contribuente mediante elementi obiettivi o documentazione idonea
richiamato nel motivo principale come norma coordinata alla disciplina della TARSU
richiamato nel motivo principale come norma coordinata alla disciplina della TARSU
richiamato per affermare che grava sul contribuente l'onere di provare i presupposti dell'esenzione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro del primo motivo del ricorso principale per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
parametro del secondo motivo del ricorso principale e del motivo del ricorso incidentale per nullità della sentenza
richiamato nel secondo motivo del ricorso principale come norma processuale asseritamente violata
richiamato nel secondo motivo del ricorso principale come norma processuale asseritamente violata
richiamato nel secondo motivo del ricorso principale come norma processuale asseritamente violata
richiamato nel secondo motivo del ricorso principale in tema di pertinenza
richiamato nel secondo motivo del ricorso principale in tema di presunzioni
richiamato nel secondo motivo del ricorso principale in tema di presunzioni
richiamato nel ricorso incidentale per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha negato la violazione perché la decisione impugnata conteneva una statuizione implicita di rigetto
richiamato per il rito camerale
richiamato per il termine lungo di impugnazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale in caso di rigetto
Massime di principio
- In tema di TARSU, l'esenzione per locali o aree che non possono produrre rifiuti non opera automaticamente: il contribuente deve allegare e provare, con denuncia e documentazione idonea o altri elementi obiettivi, la sussistenza dei presupposti esentativi.
- L'esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie prevista dalla disciplina TARSU ha portata generale solo per le abitazioni civili; non può essere estesa automaticamente alle aree pertinenziali di immobili commerciali.
- Le aree destinate a parcheggio o deposito di veicoli sono, in linea di principio, produttive di rifiuti in via presuntiva, sicché il giudice di merito non può escludere la tassazione senza verificare la prova contraria specificamente fornita dal contribuente.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza, pur senza trattare espressamente un'eccezione, la rigetti implicitamente attraverso la soluzione adottata sul merito della controversia.
- Ai fini del termine lungo per impugnare, la sospensione feriale si cumula con la sospensione emergenziale Covid nei limiti in cui, al sopraggiungere del periodo feriale, il termine di impugnazione sia ancora in corso.
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