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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10083/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione del licenziamento intimato nell'ambito di una procedura di riduzione del personale. Il lavoratore aveva ottenuto in primo e in secondo grado la declaratoria di illegittimità del recesso per violazione dei criteri di scelta ex art. 5 della l. n. 223 del 1991. La società sosteneva, invece, che la scelta dei licenziandi dovesse essere limitata ai dipendenti dell'unità di Perugia destinata alla soppressione, perché in precedenza era stata proposta loro la possibilità di trasferimento e, secondo la società, l'eventuale rifiuto avrebbe giustificato il licenziamento; deduceva inoltre che il giudice di merito avesse indebitamente sindacato le scelte imprenditoriali e che il lavoratore non avesse interesse ad agire, non avendo dimostrato un pregiudizio concreto derivante dalla violazione dei criteri di scelta. Con il ricorso per cassazione la società articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 41 Cost., 30 l. n. 183 del 2010 e 2103 c.c. per avere la Corte territoriale escluso il sindacato sulle scelte organizzative datoriali; 2) violazione dell'art. 5, comma 1, l. n. 223 del 1991 per non avere considerato la proposta di trasferimento e il rifiuto dei dipendenti di Perugia come circostanze idonee a restringere la platea dei licenziandi; 3) omesso esame di un verbale sindacale e violazione dell'art. 1375 c.c. per non aver tratto da esso la prova del rifiuto al trasferimento e il dovere dei lavoratori di rispondere in tempi ragionevoli alla proposta aziendale; 4) violazione degli artt. 100 e 115 c.p.c. per avere riconosciuto l'interesse ad agire del lavoratore nonostante, secondo la ricorrente, l'impugnazione della violazione dei criteri di scelta spettasse solo ai dipendenti concretamente pregiudicati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che, poiché la procedura di mobilità riguardava tutti i dipendenti dell'unità di Perugia e il licenziamento era stato intimato sul presupposto del loro rifiuto del trasferimento, l'interesse ad agire del lavoratore era in re ipsa; inoltre, in mancanza di una graduatoria comparativa, non si poteva imporre al lavoratore l'onere di acquisire dati sui carichi familiari e sull'anzianità degli altri dipendenti. Ha rigettato anche il terzo motivo perché il vizio di motivazione era precluso dalla doppia conforme e, comunque, il verbale richiamato non provava un espresso rifiuto al trasferimento; quanto al rifiuto tacito e alla pretesa violazione della buona fede, si trattava di un profilo non dedotto nei gradi di merito e comunque di accertamento di fatto non sindacabile in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché la giustificazione della limitazione della platea dei licenziandi presupponeva proprio il rifiuto dei lavoratori, rifiuto che i giudici di merito avevano escluso come non provato. Anche il primo motivo è stato assorbito e, comunque, ritenuto inammissibile per la doppia conforme e per la non decisività della pretesa erronea lettura della sentenza di primo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della libertà di iniziativa economica e delle scelte organizzative d'impresa, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva, ritenendo assorbiti o infondati i motivi.

  • art. 30 della l. n. 183 del 2010

    Invocato dalla ricorrente nel quadro della censura sul sindacato giudiziale delle scelte datoriali; non è accolto.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato con riferimento al potere datoriale di trasferimento del lavoratore; la Corte rileva che la pretesa mancata applicazione della norma non incide sulla decisione, perché il presupposto fattuale del rifiuto del trasferimento non è provato.

  • art. 5, comma 1, l. n. 223 del 1991

    È la norma centrale: in assenza di accordo sindacale sui criteri di scelta, operano i criteri legali e la comparazione deve riguardare i lavoratori interessati secondo tali criteri; non è legittimo restringere arbitrariamente la platea dei licenziandi sulla base di ragioni non previste dalla legge e non provate.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato per sostenere un dovere dei lavoratori di rispondere in tempi ragionevoli alla proposta di trasferimento; la Corte non accoglie la censura, evidenziando che il profilo non era stato dedotto in modo utile nei gradi di merito e che comunque attiene a un accertamento di fatto.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte conferma l'interesse ad agire del lavoratore, ritenendo che la sua posizione fosse direttamente incisa dal licenziamento collettivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'interesse ad agire e sulla valutazione della prova; la Corte non ravvisa violazione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure vengono dichiarate infondate, inammissibili o assorbite; il vizio motivazionale è in ogni caso precluso dalla doppia conforme.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato congiuntamente al comma 1-quater per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo, se manca un accordo sindacale sui criteri di scelta, la selezione dei lavoratori deve avvenire secondo i criteri legali dell'art. 5 l. n. 223 del 1991 e non può essere legittimamente ristretta in base a ragioni organizzative non previste o non dimostrate.
  • La circostanza che il datore abbia prospettato trasferimenti o altre soluzioni alternative non basta, da sola, a fondare la legittimità della selezione dei licenziandi se non risulta provato un effettivo e specifico rifiuto dei lavoratori interessati.
  • L'interesse ad impugnare il licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta sussiste in capo al lavoratore coinvolto nella procedura quando il recesso incide direttamente sulla sua sfera giuridica; non può essergli imposto un onere probatorio eccessivo di acquisire dati riferiti a tutti gli altri dipendenti da comparare.
  • Il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione quando opera la 'doppia conforme', salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito siano diverse.
  • Le questioni nuove o non adeguatamente dedotte nei gradi di merito non possono essere utilmente introdotte per la prima volta in cassazione, soprattutto quando richiedono accertamenti di fatto non consentiti al giudice di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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