Cassazione Civile, Ordinanza n. 15783/2025 del 12/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un preavviso di pignoramento emesso per il mancato pagamento di ingiunzioni relative a TARSU 2010 e IMU 2012. La società contribuente aveva contestato davanti al giudice tributario la mancata notifica delle ingiunzioni prodromiche e la prescrizione quinquennale del credito. In appello aveva riproposto tali doglianze, lamentando anche vizi di notifica degli atti e omessa pronuncia sulla prescrizione. La CTR ha accolto l'appello non sui motivi dedotti dalla contribuente, ma rilevando il difetto di legittimazione attiva della società concessionaria della riscossione. La concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice d'appello deciso su una questione non dedotta; omessa pronuncia sull'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per tardività dell'eccezione di difetto di legittimazione; omesso esame della convenzione di affidamento del 2016; violazione delle norme del TUEL sulla competenza degli organi comunali in materia di affidamento. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: nel processo tributario il giudice non può annullare l'atto per un vizio diverso da quelli specificamente dedotti dal contribuente, perché il thema decidendum è delimitato dai motivi di ricorso introduttivo; inoltre, una questione nuova che incida sul quadro fattuale e sui possibili sviluppi della lite, se rilevata d'ufficio, deve essere previamente sottoposta al contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. Poiché il difetto di legittimazione della concessionaria non era stato dedotto nei motivi di appello della contribuente, la CTR non poteva fondare su tale rilievo l'accoglimento dell'impugnazione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte dalle parti; nel caso concreto è stato censurato l'uso di una questione nuova come fondamento della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato quale vizio di nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 35 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel secondo motivo come parametro processuale del giudizio tributario, in combinazione con l'art. 276 c.p.c., per denunciare omessa pronuncia.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere il vizio di omessa pronuncia della decisione di merito.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per sostenere la non proponibilità in appello di eccezioni nuove sulla legittimazione attiva.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del vizio di violazione di legge denunciato con il terzo e quinto motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per denunciare l'omesso esame del contenuto della convenzione di affidamento.
art. 42, comma 2, lett. e) ed f), d.lgs. n. 267 del 2000
Invocato per contestare la ritenuta competenza esclusiva del consiglio comunale negli incarichi di affidamento.
art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000
Invocato insieme all'art. 42 TUEL per sostenere la diversa ripartizione delle competenze amministrative.
La Corte ribadisce che, nel ricorso per cassazione, va specificamente indicata la localizzazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
Nel giudizio tributario il fascicolo di parte acquisito al fascicolo d'ufficio può essere richiesto in trasmissione, senza necessità di nuova produzione integrale dei documenti.
art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario il fascicolo di parte resta acquisito al fascicolo d'ufficio del giudizio e ciò rileva ai fini degli oneri di produzione in cassazione.
Le questioni rilevate d'ufficio che incidono sul fatto o su profili misti di fatto e diritto devono essere sottoposte al contraddittorio delle parti prima della decisione.
art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato per affermare che i motivi aggiunti nel processo tributario sono consentiti solo in casi tipizzati, connessi al deposito di documenti non conosciuti.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice di merito non può fondare la decisione su un vizio dell'atto impugnato diverso da quelli specificamente dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo, perché il thema decidendum è delimitato dai motivi di impugnazione.
- La proposizione in appello di una questione nuova, come il difetto di legittimazione del soggetto che ha emesso o gestito la pretesa, non è consentita se comporta un ampliamento del quadro fattuale e dei possibili sviluppi della lite oltre i limiti del devolutum.
- Quando il giudice intenda rilevare d'ufficio una questione di fatto o mista di fatto e diritto idonea a incidere sulla decisione, deve prima attivare il contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.
- Nel ricorso per cassazione, anche nel processo tributario, la specificità richiesta dall'art. 366, n. 6, c.p.c. impone l'indicazione puntuale degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e della loro collocazione processuale.
- Nel processo tributario la non necessità di nuova produzione del fascicolo di parte non esonera il ricorrente dall'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione.
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