Cassazione Civile, Ordinanza n. 21746/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte della compagnia assicurativa, dei compensi richiesti da un perito assicurativo per una pluralità di incarichi di stima svolti nel tempo per singoli sinistri. In primo grado era stata accolta la domanda, mentre in appello il Tribunale aveva riformato la decisione e rigettato la pretesa, ritenendo che le molte azioni promosse dal professionista integrassero un abusivo frazionamento del credito, poiché gli incarichi, pur riferiti a sinistri diversi, sarebbero stati riconducibili a un unico rapporto contrattuale d'opera di durata. Il ricorrente ha proposto sei motivi di cassazione: 1) violazione dell'art. 274 c.p.c. per mancata riunione dei processi pendenti tra le stesse parti; 2), 5) e 6) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 111 Cost., oltre che erronea applicazione dei principi sul frazionamento del credito e sulla buona fede; 3) violazione dell'art. 19-quaterdecies della L. 172/2017, sostenendo che i compensi professionali dovevano essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro e che un compenso fisso di 40 euro sarebbe nullo/vessatorio; 4) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice d'appello avesse ritenuto accettato un compenso fisso, mentre il compenso sarebbe stato variabile e ciò risulterebbe da un documento prodotto solo in cassazione. Il ricorrente ha inoltre richiamato il presunto rischio di prescrizione e la necessità di evitare un processo cumulativo troppo oneroso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la mancata riunione non era stata specificamente dedotta dal ricorrente in appello, perché mancava l'allegazione di un concreto pregiudizio e perché la riunione dei procedimenti è comunque rimessa alla valutazione del giudice. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi centrati sulla pretesa legittimità del frazionamento, rilevando che, secondo l'accertamento di merito, esisteva un medesimo rapporto di durata pluriennale, ma con una pluralità di prestazioni e crediti iscritti nel medesimo ambito oggettivo; in tale situazione, il frazionamento è consentito solo in presenza di un interesse oggettivamente valutabile, che nel caso non era stato allegato in modo concreto. Il generico richiamo al rischio di prescrizione è stato ritenuto insufficiente, anche perché una semplice costituzione in mora avrebbe interrotto il termine. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi principale della sentenza impugnata, fondata sull'abusivo frazionamento del credito; inoltre il documento nuovo richiamato nel quarto motivo non era utilizzabile in cassazione. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità e, ravvisando colpa grave e abuso del processo, lo ha condannato anche al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la riunione dei procedimenti è rimessa alla valutazione del giudice e non è sindacabile in cassazione nei limiti dedotti; la doglianza è inammissibile se nuova e priva di specifico pregiudizio
richiamato in tema di correttezza nell'esercizio del credito e di abuso del frazionamento
richiamato come parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto e nell'esercizio delle pretese creditorie
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul frazionamento, ma non ritenuto idoneo a scalfire la ratio decidendi
art. 19-quaterdecies L. 172/2017
invocato dal ricorrente per sostenere la nullità di compensi non proporzionati, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché estranea alla ratio decidendi
il motivo di omesso esame è stato ritenuto inammissibile perché non incidente sulla ratio decidendi e perché fondato su documento non ammissibile
il documento prodotto solo in cassazione non è stato ammesso perché fuori dalle ipotesi tassative previste dalla norma
se il giudice intende rilevare d'ufficio l'assenza di interesse al frazionamento, deve indicare la questione e, se del caso, assegnare termine per le memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.
richiamato come strumento di contraddittorio preventivo sulla questione rilevata d'ufficio dal giudice
il rischio di prescrizione è stato ritenuto generico e comunque superabile con un atto di costituzione in mora
lo scrutinio del motivo va compiuto con riferimento al momento della decisione; se il ricorso contrasta con orientamento consolidato, ne deriva inammissibilità
applicato per la condanna per abuso del processo e colpa grave nella proposizione di un ricorso manifestamente infondato
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
menzionato nel contesto della possibile revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
la riunione dei processi è discrezionale e la sua mancata adozione non determina di per sé vizio denunciabile
Massime di principio
- Le domande relative a crediti distinti ma riconducibili a un medesimo rapporto di durata possono essere proposte separatamente solo se il creditore dimostra un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela frazionata; in difetto, il frazionamento può integrare abuso del processo.
- Quando il giudice intende rilevare l'assenza di un interesse meritevole al frazionamento del credito, deve garantire il contraddittorio sulla questione; tuttavia, se la parte convenuta ha già contestato la proponibilità della domanda per abusivo frazionamento, il tema può ritenersi ritualmente introdotto.
- Il mero timore di prescrizione non basta a giustificare la proposizione di più giudizi separati, se non è allegato in modo concreto e specifico; inoltre, il rischio può essere neutralizzato mediante costituzione in mora.
- In cassazione sono inammissibili le censure che non colpiscono la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, anche se prospettano possibili errori su questioni diverse o secondarie.
- I documenti nuovi sono inammissibili in cassazione salvo i casi tassativamente previsti dalla legge; non possono essere utilizzati per fondare un motivo che richiede un diverso accertamento di merito.
- La riunione di più procedimenti fra le stesse parti resta affidata alla discrezionalità del giudice del merito e la sua mancata disposizione non è sindacabile se non nei limiti di specifiche violazioni dedotte e provate.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o fondati su motivi inammissibili può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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