Cassazione Penale, Ordinanza n. 13799/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in riforma limitata al trattamento sanzionatorio, aveva ridotto la pena inflitta in primo grado. La condanna originaria, pronunciata in abbreviato dal GIP, riguardava la detenzione a fini di cessione a terzi di cocaina ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, con riconoscimento della recidiva e bilanciamento con le attenuanti generiche. L'unico motivo di ricorso deduceva vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, ritenuta eccessivamente severa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la censura mirasse, in sostanza, a una nuova valutazione della congruità della pena, operazione non consentita in sede di legittimità quando la determinazione sanzionatoria non sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità. La Corte ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva già ridotto il trattamento sanzionatorio e aveva motivato la pena richiamando i criteri dell'art. 133 c.p., valorizzando gravità del fatto, quantitativo e valore della sostanza, organizzazione dei mezzi e personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice del reato di detenzione di sostanza stupefacente a fine di cessione a terzi; nel caso concreto riferita alla cocaina.
Criterio di commisurazione della pena, da applicare valutando gravità del fatto, modalità della condotta e personalità dell'imputato.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di dosimetria della pena, la censura di legittimità è inammissibile quando si risolva in una richiesta di nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
- Il giudice di merito assolve l'obbligo motivazionale sulla pena quando richiama i criteri di cui all'art. 133 c.p. e collega la misura della sanzione a elementi concreti del fatto e della personalità dell'imputato.
- La circostanza che la pena sia stata già mitigata in appello rafforza la tenuta della motivazione sulla commisurazione, se la rideterminazione risulta coerente con i parametri legali e con gli elementi fattuali valorizzati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13781/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13782/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13783/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13784/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13785/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13786/2026 del 16/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →