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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33771/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (titolare fondo)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso possessorio ex art. 703 c.p.c. con cui il titolare di un fondo assumeva di esercitare da lungo tempo, sin dal 1946, una servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici attraverso una stradella e una rampa per accedere alla propria proprietà. Egli deduceva che, dal maggio 2006, i proprietari dei terreni limitrofi avevano intercluso il passaggio apponendo due pilastrini collegati da una catena nel tratto della strada che costeggiava il suo fondo, impedendogli l’accesso all’ultima parte del terreno. I convenuti, chiamati in causa, avevano resistito e proposto anche domanda riconvenzionale per ottenere la pulizia del confine incolto di proprietà dell’istante a ridosso del viottolo. Dopo l’accoglimento della domanda possessoria in primo grado e la conferma in appello, i proprietari dei fondi limitrofi ricorrevano per cassazione con due motivi: denunciavano, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale non avesse valutato prove fotografiche e testimoniali che avrebbero dimostrato l’attuale impossibilità di transito con mezzi meccanici dalla stradella al fondo del resistente; inoltre censuravano la motivazione della sentenza d’appello come apparente o carente, assumendo che non fosse stato esaminato il fatto che il tratto delimitato dalla catena non consentisse accesso meccanico alle particelle indicate e che la CTU avesse considerato solo una eventualità di transito previa esecuzione di interventi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sul vizio motivazionale fossero formulate secondo un paradigma non più attuale, essendo ormai denunciabile soltanto l’anomalia motivazionale che integri una violazione di legge costituzionalmente rilevante. Ha inoltre rilevato che, in presenza di "doppia conforme", il ricorrente avrebbe dovuto indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, cosa non avvenuta. La Corte ha pure osservato che i ricorrenti non avevano dedotto un vero fatto storico decisivo omesso, ma piuttosto contestazioni sul materiale istruttorio e sul ragionamento decisorio del giudice di merito, profili non scrutinabili in cassazione. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, disponendo anche la distrazione delle spese al procuratore antistatario e dando atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 703 c.p.c.

    norma richiamata quale base del ricorso possessorio introdotto per la reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che, dopo la riformulazione, il vizio è deducibile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come critica alla sufficienza o alla qualità della motivazione né come contestazione del ragionamento probatorio.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in caso di doppia conforme, per evitare l’inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012

    la disciplina della doppia conforme viene ritenuta applicabile anche al giudizio in esame in ragione della data di introduzione dell’appello.

  • art. 12 preleggi

    richiamato quale criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dal controricorrente in prossimità dell’adunanza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di riesaminare il materiale istruttorio né di sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito; è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti.
  • La doglianza che si limiti a lamentare motivazione apparente, carente o insufficiente è inammissibile se non si traduce in un’anomalia motivazionale di rango costituzionale, cioè in mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione obiettivamente incomprensibile.
  • In presenza di 'doppia conforme', il ricorrente che intenda dedurre l’omesso esame di fatti decisivi deve specificare le diverse ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella d’appello, dimostrando che le due decisioni non coincidono sul piano fattuale.
  • Non è configurabile, quale fatto decisivo omesso, la mera critica alla mancata ammissione o alla valutazione delle prove, quando il giudice di merito abbia comunque esaminato il fatto storico controverso avvalendosi delle risultanze probatorie ritenute sufficienti.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira, sotto la veste del vizio motivazionale, a ottenere una nuova valutazione del merito e del convincimento del giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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