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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29232/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta dal fallimento di una società contro la banca presso cui erano accesi rapporti di conto corrente e linee di affidamento. La curatela chiedeva la declaratoria di inefficacia, ex art. 67 l. fall., delle rimesse bancarie effettuate nell'anno anteriore al fallimento e, per le eventuali rimesse successive alla dichiarazione di fallimento, ex art. 44 l. fall., con condanna della banca alla restituzione di oltre 870 mila euro. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano accolto la domanda, qualificando le rimesse come solutorie. Dopo un primo ricorso per cassazione, la sentenza d'appello era stata cassata con rinvio perché il giudice di merito non aveva distinto le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie e aveva erroneamente preteso la prova scritta delle partite bilanciate, potendo essa risultare anche per fatti concludenti. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha nuovamente accolto la domanda revocatoria, ritenendo: a) che la misura degli affidamenti non fosse coperta dal giudicato e che il conto avesse operato costantemente oltre fido; b) che il castelletto di sconto/anticipo fatture non potesse essere sommato all'apertura di credito ordinaria ai fini della copertura del conto; c) che la banca non avesse allegato e provato specifiche partite bilanciate ed anzi fosse decaduta dal relativo potere di allegazione e prova. Contro tale decisione la banca ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c. per avere il giudice di rinvio riesaminato la misura degli affidamenti, che la banca assumeva coperta dal giudicato interno formatosi con la precedente cassazione; 2) violazione degli artt. 67 l. fall., 1852 e 1858 c.c. e 384 c.p.c. per avere escluso che il fido da anticipo fatture e castelletto di sconto rilevasse come copertura complessiva del conto corrente, nonostante un collegamento negoziale tra i rapporti; 3) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. per avere negato l'esistenza di partite bilanciate emergenti dagli estratti conto. La banca chiedeva, in sostanza, di escludere la revocabilità delle rimesse o di ridurne l'ammontare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la precedente sentenza rescindente aveva censurato solo la mancata distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie e il difetto di motivazione sulla pretesa revoca di fatto dei fidi, senza fissare in modo vincolante la misura degli affidamenti; il giudice di rinvio poteva quindi riesaminare il merito e valutare le prove. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la giurisprudenza consolidata esclude che il castelletto di sconto o il fido per smobilizzo crediti attribuiscano una copertura del conto analoga a quella dell'apertura di credito, sicché le rimesse sono solutorie quando il conto sconfini oltre il limite dell'affidamento, senza che un collegamento di fatto tra le linee di credito muti tale conclusione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché diretto a ottenere un nuovo accertamento di merito; inoltre ha richiamato l'osservazione della sentenza impugnata secondo cui la banca era decaduta dal potere di allegare e provare le partite bilanciate, non avendole mai specificamente indicate. La banca è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67 l. fall.

    Le rimesse sui conti della fallita sono revocabili se hanno natura solutoria; il giudice di rinvio ha qualificato come tali quelle effettuate oltre il limite di affidamento, senza che il castelletto di sconto valga come copertura del conto.

  • art. 44 l. fall.

    Richiamato come base della domanda di inefficacia delle rimesse eventualmente effettuate dopo la dichiarazione di fallimento.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto della cassazione, ma solo nei limiti effettivamente definiti dalla sentenza rescindente; nel caso concreto non era vincolata la misura dei fidi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale del primo e secondo motivo, rispettivamente per dedotta violazione di legge in tema di giudicato di rinvio e di revocatoria fallimentare.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per censurare l'accertamento di fatto sulle partite bilanciate, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a un nuovo esame del merito.

  • art. 1852 c.c.

    Richiamato dalla banca per sostenere l'operatività del conto corrente e della relativa disponibilità, ma la Corte ha mantenuto la distinzione tra apertura di credito e operazioni di smobilizzo crediti.

  • art. 1858 c.c.

    Richiamato con riferimento allo sconto bancario; la Corte ribadisce che il castelletto di sconto non costituisce copertura del conto corrente come l'apertura di credito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione solo per quanto effettivamente deciso con la sentenza rescindente; non possono considerarsi coperti da giudicato i profili di fatto o di diritto non espressamente definiti dalla pronuncia cassatoria.
  • In materia di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, l'apertura di credito e il castelletto di sconto/anticipo fatture sono strumenti diversi: solo la prima può integrare la copertura del conto, mentre le seconde non attribuiscono al cliente la disponibilità immediata di una somma di denaro e non impediscono la natura solutoria delle rimesse oltre fido.
  • Il collegamento di fatto tra una linea di smobilizzo crediti e il conto corrente di corrispondenza non trasforma il fido da sconto in una copertura del conto assimilabile all'apertura di credito.
  • La parte che invoca l'esistenza di partite bilanciate o di rimesse non revocabili deve allegarle in modo specifico e renderle individuabili; in mancanza, il giudice può ritenere la relativa eccezione tardiva o non provata.
  • Le censure di legittimità che mirano a ottenere una nuova valutazione della documentazione e dei fatti di causa sono inammissibili quando si risolvono in una richiesta di riesame del merito.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaConto correnteTitolo esecutivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiGiudicatoOnere della provaDecadenza

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