Cassazione Civile, Ordinanza n. 03930/2026 del 22/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio revocatorio: il Tribunale aveva dichiarato inefficace, nei confronti della massa dei creditori, la compravendita di un immobile stipulata tra la società poi fallita e gli odierni ricorrenti, applicando l'art. 67, secondo comma, l. fall. e condannando inoltre gli acquirenti a corrispondere un'indennità per il godimento dell'immobile dal momento della domanda giudiziale sino alla sentenza di primo grado, con ulteriore somma da determinarsi per il periodo successivo. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame degli acquirenti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione o falsa applicazione del d.lgs. 122/2005, artt. 1, 5 e 10, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 67, secondo comma, l. fall., degli artt. 1366, 2727 e 2729 c.c., degli artt. 115, 116 e 184 c.p.c., oltre omesso esame di un fatto decisivo; 3) violazione o falsa applicazione dell'art. 820 c.c. in relazione alla conferma della condanna al pagamento di euro 8.000 per il godimento medio tempore dell'immobile.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi, perché ha dichiarato estinto il giudizio a seguito di rinuncia al ricorso intervenuta nelle more e accettata dal curatore del fallimento controricorrente. Le parti avevano anche concordato la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha quindi escluso ogni statuizione sulle spese e ha richiamato il principio secondo cui l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, essendo norma di stretta interpretazione e riferita solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
Norma posta a base della declaratoria di inefficacia della compravendita nei confronti della massa dei creditori nel giudizio di merito.
d.lgs. 122/2005, artt. 1, 5 e 10
Richiamati come oggetto del primo motivo di ricorso per cassazione per asserita violazione o falsa applicazione.
Richiamati dai ricorrenti come norme asseritamente violate nella valutazione del materiale probatorio.
Invocato nel secondo motivo di ricorso quale parametro ermeneutico asseritamente violato.
Invocati per contestare il ricorso al ragionamento presuntivo nella decisione impugnata.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina istruttoria applicabile ratione temporis.
Indicata dai ricorrenti come norma violata con riferimento alla condanna al pagamento dell'indennità per il godimento dell'immobile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte afferma che l'ulteriore contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non occorre provvedere sulle spese se le parti hanno concordato la compensazione.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma è eccezionale e di stretta interpretazione e opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, le censure prospettate nel ricorso restano prive di scrutinio nel merito.
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