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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25312/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non introducesse questioni di legittimità, ma mirasse a una non consentita rivisitazione del fatto e delle prove, peraltro riproponendo argomentazioni già respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per lesioni personali stradali e guida in stato di ebbrezza. L'unico motivo deduceva, in sostanza, un vizio nell'identificazione dell'imputato quale autore delle condotte contestate, sostenendo che la prova non consentisse di attribuirgli la guida del veicolo e il fatto. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano dirette esclusivamente a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato nei gradi di merito e che il motivo era, inoltre, sostanzialmente reiterativo delle censure già formulate in appello.

Norme richiamate

  • art. 590-bis c.p.

    Indicato come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello, senza ulteriori precisazioni nel testo.

  • art. 186, comma 7, C.d.s.

    Indicato come ulteriore base normativa della condanna, senza specificazioni ulteriori nel testo.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso, ossia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano in una nuova valutazione del compendio probatorio già scrutinato dai giudici di merito.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando, sotto l'apparenza di un vizio di legittimità, mira in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento delle prove compiuti nei gradi di merito.
  • La reiterazione in cassazione di argomentazioni già svolte in appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, espone il ricorso alla declaratoria di inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLesioni stradaliGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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