Cassazione Penale, Sentenza n. 45012/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva respinto l'appello avverso il rigetto, da parte del Gip di Parma, della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorso per cassazione deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari, lamentando che il Tribunale non aveva valorizzato: lo stato di incensuratezza, l'effetto deterrente già subito dalla custodia, la breve durata della condotta (tre mesi), il comportamento collaborativo e due presunti "elementi di novità" (il venir meno delle esigenze probatorie dovuto alla richiesta di giudizio immediato e le ammissioni dell'imputato con indicazione del luogo del materiale) e contestando inoltre la considerazione del Tribunale circa la non applicabilità di una pena inferiore a tre anni (richiamando la presunta insussistenza dell'art. 648 c.p.) e la valutazione secondo cui gli arresti domiciliari sarebbero inadeguati perché nel luogo di esecuzione era stata posta in essere l'attività delittuosa, nonostante il sequestro della strumentazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un unico motivo che, nella sostanza, mirava a una diversa valutazione dei fatti già compiuta dal giudice del riesame. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita il sindacato di legittimità in materia cautelare alla verifica di vizi della motivazione (manifesta illogicità o violazione di norme) e non alla riesamina delle valutazioni probatorie. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale, che aveva considerato la personalità trasgressiva dell'imputato, la reiterazione e la spregiudicatezza della condotta, la proporzionalità del tempo di custodia rispetto alla gravità del fatto e l'assenza di elementi tali da attenuare le esigenze cautelari; ha inoltre valutato come recessivi i presunti elementi di novità (ammissioni e decreto di giudizio immediato) rispetto agli elementi negativi. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; disposizione per l'esecuzione di adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata per la forma cartolare del procedimento in Cassazione; la Corte osserva che il ricorso è stato trattato in forma cartolare ai sensi di tale disposizione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ricorda che tale rimedio consente il controllo solo dei vizi della motivazione (manifestissima illogicità o violazione di legge) e non una rivalutazione dei fatti o delle prove.
Richiamato in relazione alla richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare per sopravvenuti elementi di novità; la Corte valuta che gli elementi indicati dalla difesa non costituiscono novità tali da incidere sulle esigenze cautelari.
Menzionato dal ricorrente nell'argomentare l'insussistenza di taluna ipotesi delittuosa e la conseguente incidenza sulla gravità della pena; la Corte non ha ritenuto che la contestazione di tale qualificazione potesse trasformarsi in motivo ammissibile di cassazione per rinnovata valutazione dei fatti.
Applicata per l'imposizione delle spese processuali e della sanzione pecuniaria (ammenda) a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso e per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza; la Corte dispone l'inoltro degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità sulle misure cautelari è limitato: la Cassazione verifica solo la presenza di vizi della motivazione (manifesta illogicità o violazione di norme), non può riesaminare i fatti o sostituire valutazioni probatorie del giudice di merito.
- Per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con una misura meno afflittiva occorre indicare elementi nuovi e rilevanti che attenuino le esigenze cautelari; la sola incensuratezza, la breve durata della condotta o le ammissioni non sempre sono sufficienti se permangono elementi che indicano pericolo di reiterazione o inaffidabilità.
- Le ammissioni e la scoperta del luogo/strumentazione possono essere considerate dal giudice, ma possono risultare "recessive" se contrastano con indici di pericolosità (reiterazione, modalità spregiudicate, complessità del fatto).
- La personalità del soggetto (reiterazione del comportamento criminoso, modalità e spregiudicatezza) è elemento rilevante per valutare la non adeguatezza di misure meno afflittive rispetto alla custodia cautelare.
- Il dissenso del pubblico ministero rispetto a richieste di patteggiamento o applicazione della pena su richiesta può influire sulla valutazione della proporzionalità della misura cautelare rispetto alla pena ipotizzabile.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione può comportare condanna alle spese e, se riconosciuta colpa nella determinazione dell'inammissibilità, l'imposizione di un'ammenda ex art. 616 c.p.p.
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