Cassazione Civile, Ordinanza n. 15611/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio contestava l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2008, ritenendo che il contribuente avesse percepito redditi di capitale in quanto partecipante di fatto a una società di fatto, formalmente rappresentata come s.r.l. unipersonale, sulla base di elementi emersi in un p.v.c. della Guardia di Finanza e di un brogliaccio extracontabile. Dopo un primo ciclo di giudizio e un precedente rinvio disposto dalla Cassazione per chiarire il riparto dell'onere della prova, la CTR in sede di rinvio aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo sufficiente il quadro indiziario e legittimo l'accertamento. L'erede del contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse applicato il principio di diritto della precedente cassazione e avesse erroneamente preteso una prova contraria impossibile; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., deducendo omessa pronuncia sul giudicato e motivazione apparente sulla qualità di socio di fatto; 3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere la CTR ritenuto implicitamente esistente la società di fatto nonostante due precedenti decisioni passate in giudicato, relative ad altri presunti soci, asseritamente incompatibili con tale esito. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo, osservando che il giudice di rinvio aveva correttamente applicato il principio di diritto sul riparto dell'onere della prova e che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio, preclusa in cassazione; ha inoltre escluso la configurabilità di una motivazione meramente apparente. Ha poi giudicato infondato il terzo motivo, affermando che nel giudizio di rinvio il giudicato esterno o interno non poteva essere preso in esame quando la sua rilevanza fosse stata implicitamente esclusa dalla precedente sentenza di cassazione con rinvio; pertanto, le sentenze prodotte, rese tra parti diverse, non facevano stato nel presente giudizio e non imponevano alcuna diversa decisione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole sostanziali; non quando si contesta la valutazione delle prove.
non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito istruttorio sotto forma di violazione di legge.
la violazione sussiste solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando valuta diversamente prove ritualmente offerte.
la censura di omessa pronuncia non è fondata quando la questione è stata comunque implicitamente superata dalla decisione e il ricorso mira sostanzialmente a contestare il merito.
la motivazione è apparente solo se manca in modo assoluto il percorso argomentativo; non quando il giudice espone, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione.
il giudicato esterno non è rilevabile nel giudizio di rinvio se la precedente sentenza di cassazione con rinvio ne ha implicitamente escluso la rilevanza.
il giudicato interno, in sede di rinvio, incontra la preclusione derivante dall'efficacia conformativa della sentenza di cassazione con rinvio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
non consente di rimettere in discussione l'accertamento di fatto o la valutazione probatoria.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la nullità della sentenza non è configurabile quando la doglianza maschera una critica al merito della decisione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla prova è ristretto nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non della mera diversa lettura delle risultanze istruttorie.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base per il contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito assegna l'onere probatorio alla parte sbagliata; non basta contestare l'apprezzamento degli indizi o la forza persuasiva delle prove.
- La denuncia di violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. non può essere utilizzata per chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché la scelta tra elementi di prova contrastanti è riservata al giudice di merito.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può riesaminare questioni coperte, anche implicitamente, dalla precedente decisione di legittimità.
- Il giudicato esterno o interno non può essere utilmente invocato in rinvio quando la sua rilevanza risulti incompatibile con la sentenza di cassazione con rinvio che ha delimitato l'oggetto del riesame.
- In tema di pretesa esistenza di una società di fatto ai fini tributari, l'Amministrazione deve dimostrare l'esteriorizzazione del vincolo sociale tramite elementi indiziari; il giudice di merito può valorizzare tali indizi senza che sia necessaria la prova di un fondo comune o di altri soli elementi interni del contratto sociale.
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