Cassazione Penale, Ordinanza n. 18887/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già condannati dal tribunale e con sentenza confermata in appello, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello che li aveva ritenuti responsabili di violazioni urbanistiche ed edilizie punite dagli artt. 44, lett. c), 93 e 95 del d.P.R. n. 380/2001, con pena di mesi 6 di arresto ed euro 4.000 di ammenda ciascuno. Il ricorso era fondato su un unico motivo: violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., invocata anche in ragione della condotta post factum, sostenendo che l'intervento fosse di modesta offensività. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile, richiamando il criterio per cui, nelle violazioni urbanistiche e sismiche, la particolare tenuità va valutata considerando non solo la consistenza materiale dell'opera, ma anche destinazione dell'immobile, incidenza sul carico urbanistico, contrasto con strumenti urbanistici, presenza di vincoli, impossibilità di sanatoria, pluralità di norme violate, collegamento con opere preesistenti, totale assenza di titolo o grado di difformità. Nel caso concreto, l'opera era stata ritenuta tutt'altro che esigua, per tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive, e ciò escludeva in radice l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.; la Corte ha inoltre distinto il precedente invocato dai ricorrenti, perché riferito a un abuso di modesta entità e con richiesta di regolarizzazione successiva, situazione non sovrapponibile a quella esaminata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, perché la motivazione d'appello aveva correttamente escluso l'art. 131-bis c.p. in ragione della consistenza dell'intervento abusivo, descritto come chiusura di terrazzo scoperto, aumento dell'altezza del locale ripostiglio e dismissione di un solaio con aumento della superficie calpestabile e del volume dell'edificio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, richiamando il criterio della Corte costituzionale sulla necessità di verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001
Norma incriminatrice richiamata per le violazioni edilizie contestate agli imputati.
Disposizione sanzionata unitamente all'art. 95; la Corte richiama il suo rilievo nella tutela della pubblica incolumità in zona sismica.
Disposizione sanzionata unitamente all'art. 93; la Corte evidenzia che la sua ratio è la tutela della pubblica incolumità dal rischio sismico.
La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la consistenza dell'intervento abusivo esclude in radice l'esiguità del danno o del pericolo; per i reati edilizi e sismici la valutazione deve considerare anche pluralità di violazioni, vincoli, carico urbanistico, sanabilità e caratteristiche dell'opera.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sentenza Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa nei reati edilizi e urbanistici quando l'intervento abusivo, per tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive, non consente di qualificare il danno o pericolo come esiguo.
- Nella valutazione della particolare tenuità in materia edilizia e sismica non rileva solo la consistenza materiale dell'opera, ma anche una pluralità di indici sintomatici, tra cui la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, il contrasto con gli strumenti urbanistici, l'impossibilità di sanatoria, la violazione di più disposizioni e la totale assenza o la rilevante difformità dal titolo abilitativo.
- Per i reati previsti dagli artt. 93 e 95 d.P.R. 380/2001, la valutazione della particolare tenuità deve essere condotta avuto riguardo al bene giuridico protetto, cioè la pubblica incolumità rispetto al rischio sismico.
- La condotta susseguente al reato può costituire elemento di valutazione ai fini dell'art. 131-bis c.p. solo se il quadro complessivo della vicenda lascia spazio a una effettiva esiguità dell'offesa; essa non consente di superare una valutazione di non particolare tenuità già radicata nella consistenza oggettiva dell'abuso.
- Quando il ricorso per cassazione ripropone una censura già correttamente disattesa con motivazione logica e coerente, la doglianza può essere dichiarata manifestamente infondata e il ricorso inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che emerga l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18834/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18842/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18843/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18870/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18871/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18872/2025 del 20/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →