Cassazione Penale, Ordinanza n. 18872/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso in truffa consumata in data 7 luglio 2015. Ha dedotto: a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità dell'individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa, assunta con un margine di certezza del 90%, sostenendo che la decisione avrebbe violato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; b) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta applicabilità della circostanza aggravante della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità del riconoscimento fotografico, attività riservata al giudice di merito. Ha richiamato il principio per cui la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio è sindacabile in cassazione solo se la sua violazione si traduce in manifesta illogicità decisiva della motivazione, non potendo la Corte rivalutare le prove. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato sulla recidiva valorizzando i numerosi precedenti penali dell'imputato e la gravità/insidiosità della condotta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamati come base della contestazione di concorso in truffa; la sentenza riguarda la tenuta della motivazione di condanna e non l'interpretazione della norma incriminatrice.
principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio
può essere valorizzato in cassazione solo se la sua violazione si traduce in manifesta e decisiva illogicità della motivazione; non consente una nuova valutazione delle prove.
non citato espressamente nel testo, ma il riferimento alla recidiva e alla pericolosità sociale attiene alla motivazione sul trattamento sanzionatorio/aggravante.
la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o dell'attendibilità delle fonti di prova.
- Il controllo della Corte di cassazione riguarda il rapporto tra motivazione e decisione, non il rapporto tra prova e decisione: è quindi inammissibile il motivo che miri solo a contrapporre una diversa lettura dei dati processuali.
- La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio può essere scrutinata in cassazione solo quando la motivazione presenti un vizio logico manifesto e decisivo; non è, di per sé, un parametro per riesaminare il merito.
- La recidiva può essere adeguatamente motivata richiamando i precedenti penali dell'imputato e la capacità della condotta contestata di esprimere una maggiore pericolosità sociale, senza che sia necessario un apparato argomentativo diverso quando la valutazione del giudice di merito sia coerente e non illogica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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