Cassazione Penale, Ordinanza n. 18871/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di un'imputata per concorso in rapina consumata il 25 agosto 2007. In cassazione la difesa deduceva: 1) violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo l'inattendibilità e la contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa e l'inidoneità della minaccia asseritamente proferita a integrare il reato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto che le censure sulla credibilità della persona offesa e sulla ricostruzione del fatto mirassero a una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione, e che il motivo sull'art. 131-bis fosse generico e comunque non dedotto in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le doglianze sul fatto e sulla credibilità della persona offesa non scrutinabili in sede di legittimità in assenza di manifeste contraddizioni della motivazione; ha inoltre rilevato l'inammissibilità del motivo sull'art. 131-bis c.p. perché generico e non previamente proposto in appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamati come base della contestazione di concorso nel delitto di rapina consumato
la sua invocazione in cassazione è stata ritenuta generica e comunque non dedotta in appello, con conseguente inammissibilità del motivo
i motivi di ricorso devono avere i requisiti di specificità; la censura sull'art. 131-bis è stata ritenuta priva di tali requisiti
non possono essere dedotti in cassazione motivi non previamente proposti in appello, pena l'inammissibilità
è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del fatto, della credibilità della persona offesa o del peso delle prove, salvo che la motivazione impugnata presenti manifeste contraddizioni o vizi radicali.
- La valutazione della credibilità della persona offesa appartiene al giudice di merito e non può essere ridiscussa in cassazione se la motivazione è congrua e logica.
- Le censure che mirano solo a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili quando non denunciano mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto deve essere specifica e, se la disciplina impugnata non è stata dedotta nei motivi di appello, non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
- Per il delitto di rapina, la corretta qualificazione giuridica della condotta può essere confermata quando la motivazione di merito evidenzi in modo coerente la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
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