Cassazione Penale, Ordinanza n. 18843/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del G.i.p. del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. con un unico motivo, deducendo omessa e/o insufficiente motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In sostanza, ha censurato la mancata verifica, da parte del giudice del patteggiamento, dell'eventuale ricorrenza di una causa di non punibilità o di proscioglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in tema di patteggiamento, l'impugnazione della sentenza applicativa della pena è limitata dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste, sicché non è proponibile un ricorso fondato sulla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sotto il profilo dedotto. Ha inoltre precisato che un controllo sulla motivazione è possibile solo se dal testo della sentenza emerga in modo evidente una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p., circostanza che nel caso concreto non era neppure dedotta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, impugnata nel caso di specie.
La Corte richiama il dovere del giudice di verificare la sussistenza di cause di proscioglimento o di non punibilità, ma afferma che il relativo controllo in cassazione è ristretto ai casi in cui la causa emerga in modo evidente dal testo della sentenza.
Limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate, escludendo il motivo dedotto nel ricorso.
art. 23 giugno 2017 n. 103
È richiamata come legge che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel procedimento di patteggiamento, il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi deducibile, come violazione di legge, la mera mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Il vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è scrutinabile in cassazione soltanto se dalla sentenza impugnata emerga in modo evidente una causa di non punibilità o di proscioglimento; in assenza di tale evidenza il motivo è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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