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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18842/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello che aveva recepito l'accordo ex art. 599-bis c.p.p. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato personalmente la sentenza della Corte di appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorso non conteneva censure di merito sulla responsabilità o sul trattamento sanzionatorio, ma è stato dichiarato inammissibile per un vizio formale: il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente e deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha inoltre escluso che possano sanare il vizio l'autenticazione della firma da parte di un legale o la sottoscrizione "per accettazione" del mandato o della delega al deposito, perché tali attività non attribuiscono al difensore la titolarità dell'atto impugnatorio.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Richiamato solo per descrivere la sentenza di appello che ha applicato la pena concordata tra le parti.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte; deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È la riforma che ha modificato l'art. 613 c.p.p. nel senso della necessaria sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato al patrocinio in Cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è un atto tecnico-personale che, dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato non è consentita e determina l'inammissibilità dell'impugnazione, anche se la firma sia autenticata da un legale o il difensore abbia sottoscritto per accettazione il mandato o la delega al deposito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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