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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18870/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del Tribunale è stata applicata, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., una pena nei confronti di un imputato per un fatto qualificato come rientrante nell'art. 625 bis, comma secondo, c.p. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Secondo la difesa, dalla descrizione contenuta nel provvedimento emergeva che l'imputato aveva sfilato una borsa senza che la persona offesa se ne accorgesse e senza usare violenza, sicché la sussunzione nel paradigma contestato sarebbe stata sbagliata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è consentito solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; inoltre, l'erronea qualificazione del fatto è deducibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e senza margini di opinabilità. Nel caso concreto, tale errore manifesto non sussisteva, perché il capo di imputazione descriveva puntualmente una condotta coerente con la qualificazione giuridica accolta. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, sulla cui base era stata emessa la sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli casi di espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Prevede la declaratoria de plano dell'inammissibilità per i ricorsi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., secondo una disciplina speciale applicabile anche alle impugnazioni contro sentenze di patteggiamento.

  • art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Norma introduttiva delle modifiche agli artt. 448 e 610 c.p.p. richiamate dalla Corte.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le impugnazioni sono ammesse solo entro limiti tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e decisione, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione solo se l'errore è manifesto, ossia immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità; non sono ammissibili censure che attengano a valutazioni giuridiche non evidenti dal testo del provvedimento.
  • Nel patteggiamento, l'accordo tra le parti esonera dall'onere probatorio tipico del giudizio ordinario e consente una motivazione sintetica, purché sia chiara la descrizione del fatto e la relativa qualificazione giuridica.
  • La disciplina dell'inammissibilità dei ricorsi contro le sentenze di patteggiamento ha finalità deflattive e accelera il passaggio in giudicato del provvedimento, giustificando una trattazione semplificata quando l'impugnazione non rientri nei motivi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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