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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26336/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda riguarda il reclamo avverso il decreto ministeriale di applicazione del regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. nei confronti di un detenuto in custodia cautelare. Dopo un primo annullamento con rinvio della Cassazione, il tribunale di sorveglianza, in sede rescissoria, ha nuovamente rigettato il reclamo. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e motivazione apparente, sostenendo che il giudice di rinvio si sarebbe limitato a un controllo formale di legalità e congruità del decreto ministeriale, senza un effettivo riesame dei presupposti del 41-bis e senza considerare compiutamente le allegazioni difensive. In particolare, lamentava che il collegio avesse valorizzato elementi non aggiornati o non significativi, come il pregresso ruolo nell'associazione criminale, la precedente misura di sorveglianza speciale poi revocata, e la mera operatività della cosca, trascurando invece il ridimensionamento della posizione processuale dell'interessato e altri dati difensivi, tra cui dichiarazioni di collaboratori e risultanze intercettive. La Corte di cassazione ha ritenuto che il tribunale avesse invece svolto uno scrutinio effettivo e completo, confrontandosi con le deduzioni difensive e fondando la decisione su un apparato argomentativo congruo e non apparente, sicché le censure si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nei procedimenti ex art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen., il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge e che il vizio di motivazione è deducibile solo se la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente. Nel caso concreto, il tribunale di sorveglianza aveva rispettato le indicazioni della precedente sentenza rescindente, valutando anche gli elementi difensivi e le risultanze istruttorie sopravvenute, e aveva motivato in modo coerente e completo sulla persistenza del pericolo di collegamenti con l'associazione criminale e sul rischio di reiterazione di condotte delittuose. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2, ord. pen.

    disciplina il regime differenziato oggetto di reclamo; la sua applicazione richiede la verifica dei presupposti di pericolosità e dei collegamenti con l'associazione criminale.

  • art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.

    avverso i provvedimenti del tribunale di sorveglianza in materia di applicazione o proroga del regime differenziato è ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge.

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato come parametro sulla motivazione del provvedimento, che deve essere congrua e intellegibile, non meramente apparente.

  • art. 623 c.p.p.

    richiamato nel ricorso in relazione al giudizio di rinvio conseguente all'annullamento rescindente.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    in ricorso è stata dedotta l'inosservanza o erronea applicazione di legge.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per l'enunciazione sintetica del motivo di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, se non vi è assenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel procedimento di reclamo avverso l'applicazione o la proroga del regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; il vizio di motivazione è rilevante solo quando la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente o priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza.
  • Il giudice di sorveglianza, in sede di rinvio, deve confrontarsi effettivamente con le allegazioni difensive e con il compendio istruttorio rilevante; è però sufficiente una motivazione che dia conto, in modo logico e completo, delle ragioni per cui gli elementi difensivi non incidono sui presupposti della misura.
  • Quando il provvedimento impugnato si fonda su una valutazione complessiva e aggiornata della pericolosità e della capacità del detenuto di mantenere collegamenti con il sodalizio criminale, le censure che chiedono una diversa lettura del materiale probatorio esulano dal sindacato di legittimità.
  • Ai fini del 41-bis, la persistenza di contatti con l'associazione, anche attraverso condotte recenti o tenute in costanza di detenzione, può essere valorizzata per ritenere attuale il pericolo di collegamenti e, quindi, la permanenza delle esigenze di ordine e sicurezza.
  • La mera revoca di una precedente misura di prevenzione o il ridimensionamento di alcuni elementi indiziari non impongono automaticamente la revoca del regime differenziato, se il giudice di merito spiega in modo non illogico perché tali dati non incidono sul quadro complessivo di pericolosità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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