Cassazione Civile, Ordinanza n. 03113/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per la realizzazione di un complesso edilizio commissionato da una società poi fallita. L'appaltatrice, rimasta creditrice per lavori eseguiti, ha convenuto in giudizio le banche finanziatrici della committente e la stessa committente, sostenendo che i finanziamenti sarebbero stati erogati in modo abusivo, in un contesto di insolvenza o prossima insolvenza della beneficiaria, con concessione e consolidamento di garanzie ipotecarie tali da mantenere artificiosamente in vita la società debitrice e da ritardarne l'emersione della crisi. Ha chiesto l'accertamento della responsabilità delle banche per concorso nella causazione e nell'occultamento dello stato di insolvenza della committente, nonché la declaratoria di nullità o inesistenza dei contratti di finanziamento per illiceità dei motivi e difetto di causa, con condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale pari, in sostanza, al proprio credito per i lavori eseguiti. In Cassazione ha dedotto sei motivi: 1) nullità della sentenza e del processo per mancata interruzione del giudizio a seguito del fallimento della committente; 2) violazione di molte norme sostanziali e processuali per avere escluso la responsabilità da abusiva concessione del credito, sostenendo che la committente era insolvente e che i finanziamenti avevano favorito una sopravvivenza artificiosa della società; 3) motivazione apparente o contraddittoria sulla medesima questione; 4) violazione di legge per avere valorizzato un verbale del 19 dicembre 2011 che sarebbe stato privo di valida sottoscrizione e disconosciuto in altro giudizio; 5) omessa motivazione sui mezzi istruttori, per non avere disposto CTU e prova testimoniale; 6) violazione delle norme sulle spese processuali, assumendo che il valore della causa dovesse essere considerato indeterminabile e non ricondotto allo scaglione adottato dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'irregolare prosecuzione del processo per omessa interruzione può essere fatta valere solo dalla parte colpita dall'evento interruttivo, non dalle altre parti. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale non aveva negato in astratto la configurabilità dell'abusiva concessione di credito, ma aveva escluso in fatto la prova dell'illecito, del danno e del nesso causale; il ricorso mirava quindi a una rivalutazione del merito e difettava anche di specificità. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per carenza di autosufficienza e per novità della censura sul preteso disconoscimento del documento. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, rilevando che la CTU è mezzo rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, che la violazione dell'art. 2697 c.c. non ricorreva e che la doglianza sulle prove testimoniali era generica e non decisiva. Ha ritenuto infondato il sesto motivo, poiché il valore della domanda era stato correttamente ricondotto al credito patrimoniale specificamente indicato e documentato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del procedimento per mancata interruzione, ma ritenuto non pertinente
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ritenuto non pertinente
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ritenuto non pertinente
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ritenuto non pertinente
invocato per la disciplina dell'interruzione del processo per fallimento, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la nullità per mancata interruzione è deducibile solo dalla parte pregiudicata
artt. 2 e 47 Cost.
richiamati nel motivo sulla responsabilità da abusiva concessione del credito, senza incidere sul giudizio di inammissibilità
invocato per il danno risarcibile, ma non decisivo ai fini dell'inammissibilità
richiamato dalla ricorrente nel motivo risarcitorio
richiamato per sostenere il difetto di causa/illiceità dei contratti di finanziamento
richiamato per la dedotta nullità dei contratti di finanziamento
richiamato sia nel motivo sulla responsabilità da credito abusivo sia nel quarto motivo; la Corte ribadisce che occorre allegare e provare condotta, danno e nesso causale
richiamato in tema di risarcimento del danno
richiamato per la crisi e lo scioglimento della società finanziata
richiamato per gli obblighi conseguenti alla causa di scioglimento
richiamato per la gestione della società dopo il verificarsi della causa di scioglimento
richiamato nel motivo sulla responsabilità delle banche, ma non affrontato come regola decisiva
richiamato dalla ricorrente per il preteso pregiudizio alle ragioni creditorie
richiamato dalla ricorrente nel motivo risarcitorio
richiamato per censurare la motivazione della sentenza d'appello; la Corte di cassazione esclude il vizio motivazionale
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. nel motivo sulla motivazione
richiamato nel terzo motivo, senza esito
richiamato nel terzo motivo, senza esito
richiamato nel terzo motivo, senza esito
richiamato nel terzo motivo, senza esito
invocato per le regole di valutazione della prova, ma ritenuto non pertinente ai fini della censura proposta
invocato per le regole di valutazione della prova, ma ritenuto non pertinente
richiamato nel terzo motivo, senza esito
richiamato nel terzo motivo, senza esito
richiamato nel terzo motivo, senza esito
richiamato nel terzo motivo, senza esito
richiamato nel quarto motivo in tema di disconoscimento della scrittura privata
richiamato nel quarto motivo in tema di disconoscimento della scrittura privata
la sua violazione è configurabile solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata; nel caso concreto la censura è stata esclusa
richiamato nel quinto motivo sulle prove
richiamato nel quinto motivo sulle prove
richiamato nel quinto motivo sulle prove
richiamato nel quinto motivo sulle prove
richiamato nel quinto motivo sulle prove
richiamato per il deposito di memoria; la Corte afferma che la memoria non può integrare i motivi di ricorso
richiamato in via analogica per affermare che la memoria non può introdurre nuove censure
la violazione di legge non consente di ottenere una rivalutazione della fattispecie concreta
il vizio motivazionale è ammissibile solo nei limiti del minimo costituzionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la violazione delle norme sull'interruzione del processo per evento riguardante una parte può essere dedotta solo dalla parte nei cui confronti l'evento interruttivo si è verificato, non dalle altre parti non pregiudicate.
- L'abusiva concessione del credito integra responsabilità risarcitoria del finanziatore solo se sia provata la concessione dolosa o colposa del finanziamento a un'impresa in difficoltà economico-finanziaria, in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, con aggravamento del dissesto causalmente ricollegabile alla prosecuzione dell'attività.
- La deduzione della violazione di legge non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito: la censura è ammissibile solo se attacca la regola di diritto applicata, non la ricostruzione del materiale probatorio.
- Il vizio di motivazione è configurabile in cassazione soltanto nei ristretti casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente contestare la valutazione del merito.
- Le censure su documenti, disconoscimenti e prove devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorrente deve indicare il contenuto essenziale dell'atto, la sua localizzazione e la sede processuale in cui la questione è stata dedotta.
- La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; la sua mancata ammissione non integra di per sé violazione dell'art. 2697 c.c., salvo erronea distribuzione dell'onere probatorio.
- La mancata ammissione di prove testimoniali è censurabile in cassazione solo se la prova omessa avrebbe potuto sovvertire con certezza l'esito della decisione su un punto decisivo della controversia.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa va determinato in base al petitum effettivamente dedotto e, se il danno è quantificato in relazione a un credito specifico documentato, non si ricorre allo scaglione del valore indeterminabile.
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