Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14097/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2008 con cui venivano recuperati a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, euro 102.773,00 per costi ritenuti non documentati o non di competenza e per errata applicazione dell'aliquota IVA. La CTP di Milano accoglieva solo in parte il ricorso della società, escludendo dal recupero un importo relativo a prestazioni ricevute da altra società. La CTR Lombardia, in parziale accoglimento dell'appello della contribuente, riconosceva l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% su più rilievi: per i contratti di "servizio energia" e "energia plus" stipulati con la Comunione Calore Milano 2, ritenendo sufficiente la qualità di terzo responsabile della contribuente; per le forniture di energia destinate ad asili nido e scuole materne, elementari e medie; e per le opere di realizzazione di una rete di comunicazione Lonworks, considerate propedeutiche al miglioramento della gestione dell'impianto di riscaldamento. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) omessa o apparente motivazione sulla questione relativa ai contratti con Comunione Calore Milano 2, sostenendo che la CTR non aveva esaminato ulteriori ragioni ostative all'aliquota agevolata, tra cui la mancata diretta acquisizione dei combustibili, la delega alla terza società di misurazione e contabilizzazione dell'energia, la mancanza di specificazione degli interventi contrattualmente dovuti e la genericità delle annotazioni; 2) omessa o apparente motivazione sulla rete Lonworks, deducendo che l'opera non rientrava tra le opere di urbanizzazione primaria o secondaria tassativamente indicate dalla normativa per beneficiare dell'aliquota del 10%; 3) violazione della disciplina IVA agevolata, sostenendo che le forniture di energia a scuole non potevano essere assimilate a uso domestico perché mancava il requisito della residenzialità.

La decisione

La Corte ha dichiarato infondati il primo e il secondo motivo: ha ritenuto che la CTR avesse fornito una motivazione sintetica ma sufficiente, al di sopra del minimo costituzionale, e che, quanto al secondo motivo, fosse stata in realtà prospettata una questione di diritto e non un vizio motivazionale. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l'aliquota IVA agevolata del 10% prevista per la fornitura di energia termica per uso domestico richiede il requisito della residenzialità della struttura destinataria, requisito non ravvisabile nelle scuole. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente e dell'obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre la nullità della sentenza in caso di motivazione mancante o apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel quadro della censura di omessa pronuncia o motivazione apparente.

  • art. 36, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per l'obbligo di motivazione della decisione tributaria.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per dedurre la violazione di legge in tema di IVA agevolata.

  • art. 11 del d.P.R. n. 412 del 1993

    Richiamato come base normativa del contratto servizio energia e della qualità di terzo responsabile.

  • d.l. n. 115 del 2008

    Richiamato in relazione al contratto servizio energia plus e all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta.

  • n. 122 della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972

    "prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico"

    La Corte interpreta la previsione in senso restrittivo: l'agevolazione si applica solo se l'energia è destinata a una struttura con carattere residenziale; le scuole non soddisfano tale requisito.

  • art. 127-quinquies della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in relazione all'aliquota IVA del 10% per le opere di urbanizzazione previste dalla legge.

  • art. 4 della l. n. 847 del 1964

    Richiamato perché contiene l'elenco tassativo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria rilevanti ai fini dell'agevolazione IVA.

  • art. 1 del decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato del 15.02.1992

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la mancanza, nei contratti, degli interventi da effettuare sull'impianto.

  • d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato quale testo fondamentale della disciplina IVA e delle aliquote agevolate.

Massime di principio

  • Le censure di omessa o apparente motivazione sono fondate solo quando la sentenza sia priva, in modo assoluto o equivalente, di un apparato argomentativo percepibile; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente a superare il minimo costituzionale.
  • Se il ricorrente in cassazione deduce un vizio di motivazione ma in realtà contesta la corretta sussunzione della fattispecie nella norma, la doglianza va trattata come questione di diritto e non come vizio motivazionale.
  • Le norme agevolative in materia IVA sono di stretta interpretazione e devono essere applicate solo ai casi espressamente e chiaramente riconducibili al loro tenore letterale.
  • La previsione dell'aliquota ridotta per la fornitura di energia termica per uso domestico presuppone che la prestazione sia destinata a una struttura avente carattere residenziale; tale requisito non ricorre per le scuole.
  • Quando l'agevolazione fiscale dipende da un elenco normativo tassativo, non è consentita un'estensione analogica a opere o servizi non ricompresi nell'elenco.

Come è indicizzato

MaterieIVAContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.