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Sentenza

Sentenza n. 553/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) n. 18091/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV bis, che aveva accolto il ricorso contro il diniego di accesso al contratto di preacquisto di un film documentario stipulato tra la concessionaria del servizio radiotelevisivo e una società di produzione, nonché agli atti relativi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore servizio pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La società appellante ha contestato la sentenza di primo grado deducendo l’assenza di un nesso di strumentalità tra il contratto stipulato con la società di produzione e la controversia civile pendente tra quest’ultima e il richiedente accesso. Secondo l’appellante, il rapporto tra il richiedente e la società di produzione era autonomo rispetto al rapporto contrattuale tra la società di produzione e la concessionaria radiotelevisiva; la mera comunanza tematica o il collegamento fattuale tra le vicende non sarebbero stati sufficienti a fondare l’accesso difensivo. È stato inoltre dedotto che non fosse dimostrata l’incidenza del corrispettivo versato dalla concessionaria sul compenso o sul risarcimento richiesto dal richiedente nella causa civile e, in subordine, che il TAR avesse illegittimamente disposto l’ostensione integrale senza bilanciare l’interesse difensivo con la tutela della riservatezza commerciale. La controversia civile riguardava la risoluzione di un contratto relativo alla regia e alla redazione del trattamento del documentario, nonché domande risarcitorie per danni patrimoniali e non patrimoniali. Le voci di danno comprendevano, oltre al compenso fisso, componenti variabili connesse al risparmio dei costi di produzione, ai ricavi derivanti dallo sfruttamento estero dell’opera e alla promozione e valorizzazione del film.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato. Ha chiarito che il giudizio sull’accesso, pur formalmente rivolto contro il diniego, è diretto ad accertare la sussistenza del diritto all’ostensione alla luce dell’intera vicenda fattuale. In materia di accesso difensivo non è sufficiente un generico richiamo a esigenze probatorie o difensive, ma occorre un nesso di strumentalità necessario, concreto e attuale tra i documenti e la tutela di una situazione giuridica specifica. Tale nesso non coincide con la mera comunanza fattuale o con un generico collegamento esteriore. Tuttavia, l’amministrazione e il giudice dell’accesso non devono anticipare la valutazione spettante al giudice della controversia principale circa l’ammissibilità, l’influenza o la decisività della prova, salvo l’ipotesi di evidente e assoluta mancanza di collegamento o di accesso pretestuoso. Nel caso concreto, il rapporto tra il richiedente e la società di produzione era distinto da quello tra la società di produzione e la concessionaria radiotelevisiva. Ciononostante, il contratto richiesto poteva essere strumentale, almeno in parte, alla quantificazione delle pretese risarcitorie: non era rilevante per il compenso fisso, ma poteva esserlo per le componenti variabili connesse ai ricavi o ai risparmi di produzione, per l’eventuale sfruttamento estero e per le iniziative promozionali suscettibili di incidere sul danno non patrimoniale e all’immagine. Il Collegio ha quindi annullato il diniego e accertato il diritto di accesso soltanto alle parti del contratto concernenti: i corrispettivi dovuti dalla concessionaria alla società di produzione; le eventuali possibilità di distribuzione o sub-cessione all’estero; le eventuali iniziative di promozione del documentario. Le restanti parti possono essere oscurate, in quanto non necessarie rispetto alla pretesa difensiva e rilevanti per la tutela della riservatezza commerciale. La sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata. Le spese del doppio grado sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il giudizio in materia di accesso; il giudice accerta la sussistenza del diritto all’ostensione nella specifica situazione concreta.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Costituiscono il quadro normativo dell’accesso documentale e dell’accesso difensivo; quest’ultimo richiede un nesso di strumentalità necessaria, concreto e attuale, con la tutela di una situazione giuridica specifica.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento dell’accesso difensivo, da limitare ai documenti effettivamente necessari per la cura o la difesa degli interessi giuridici dell’istante, mediante bilanciamento con gli interessi contrapposti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in base al quale il giudice deve esaminare le questioni rilevanti e le doglianze idonee a incidere sulla decisione.

Massime di principio

  • L’accesso difensivo richiede la dimostrazione di un nesso di strumentalità necessario, concreto e attuale tra i documenti richiesti e la tutela di una situazione giuridica specifica; non è sufficiente la mera comunanza fattuale o tematica tra la controversia principale e il documento.
  • Nel giudizio sull’accesso, l’amministrazione detentrice e il giudice amministrativo non devono valutare anticipatamente l’ammissibilità, l’influenza o la decisività della prova nel giudizio principale, competendo tale apprezzamento al giudice di quest’ultimo, salvo l’assoluta ed evidente mancanza di collegamento o il carattere pretestuoso dell’istanza.
  • Quando il documento presenta un nesso di strumentalità soltanto con alcune componenti della pretesa difensiva, l’accesso deve essere limitato alle parti effettivamente necessarie e non può estendersi integralmente all’atto.
  • Il diritto di accesso difensivo deve essere bilanciato con la tutela della riservatezza commerciale: le parti del documento prive di concreta utilità difensiva possono essere oscurate.
  • La distinzione tra rapporti contrattuali autonomi non esclude di per sé l’accesso difensivo, quando il documento relativo a uno dei rapporti possa incidere sulla quantificazione o sull’accertamento di pretese azionate in una controversia relativa all’altro rapporto.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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