Cassazione Penale, Ordinanza n. 04178/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che lo ha condannato alla pena di 800 euro di ammenda per il reato di detenzione/porto di arma o oggetto rientrante nell'art. 4, comma 2, della legge n. 110 del 1975. Deduce tre censure: primo, invoca l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; secondo, contesta la valutazione del compendio probatorio e sostiene che sussistesse un giustificato motivo per la condotta contestata; terzo, lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio e il diniego della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo è ritenuto inammissibile perché la richiesta di particolare tenuità del fatto non era stata formulata in sede di merito. Il secondo è manifestamente infondato: per la giurisprudenza richiamata, il "giustificato motivo" rilevante ai fini dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975 deve essere quello immediatamente espresso e verificabile al momento del controllo, non una giustificazione prospettata successivamente. Il terzo è parimenti inammissibile/manifestamente infondato, poiché il giudice di merito ha motivato sul diniego della sospensione condizionale e ha determinato la pena nel minimo edittale, ulteriormente ridotta per le attenuanti generiche. Ne consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110
Il giustificato motivo deve essere quello manifestato nell'immediatezza del controllo, perché attuale e verificabile dai verbalizzanti; non è sufficiente una giustificazione addotta successivamente in giudizio.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è esaminabile in cassazione quando la relativa richiesta non sia stata formulata nei precedenti gradi di merito.
Le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute e hanno comportato una riduzione della pena.
Il diniego della sospensione condizionale è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole di futura astensione dal reato.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La deduzione della particolare tenuità del fatto non può essere introdotta per la prima volta in cassazione quando non risulti proposta nei gradi di merito.
- Ai fini delle fattispecie che richiedono l'assenza di un giustificato motivo, la giustificazione deve essere contestuale al fatto e immediatamente verificabile dagli operanti; spiegazioni postume non valgono a escludere la responsabilità.
- La censura sulla valutazione della prova è manifestamente infondata quando la motivazione di merito si allinei a un orientamento giurisprudenziale consolidato e la difesa si limiti a prospettare una diversa lettura del fatto.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo se il giudice di merito formula una prognosi negativa sufficientemente motivata sulla futura condotta dell'imputato.
- La determinazione della pena nel minimo edittale, ulteriormente ridotta per le attenuanti generiche, è incompatibile con una censura fondata solo sull'asserita eccessività del trattamento sanzionatorio.
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